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Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Von: Anonymous Sender (anonymous@remailer.metacolo.com) [Profil]
Datum: 10.05.2008 20:21
Message-ID: <6c24030472f8dfa93261accc02be48c5@remailer.metacolo.com>
Newsgroup: it.salute
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Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della
libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti
di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in
cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della
libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta
aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme
giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza,
alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;

Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra
le Nazioni;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede
nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana,
nell'uguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il
progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le
Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle
libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà
è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;

L'ASSEMBLEA GENERALE

proclama

la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi
da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della
società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di
promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste
libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e
internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli
degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro
giurisdizione.


Articolo 1

Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.


Articolo 2

Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di
sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine
nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione
sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o
internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
limitazione di sovranità.


Articolo 3

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria
persona.


Articolo 4

Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di
servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto
qualsiasi forma.


Articolo 5

Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione
crudeli, inumani o degradanti.


Articolo 6

Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità
giuridica.


Articolo 7

Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una
eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni
discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a
tale discriminazione.


Articolo 8

Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge.


Articolo 9

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.


Articolo 10

Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica
udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione
dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonché della fondatezza di ogni accusa penale
che gli venga rivolta.


Articolo 11

Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia
avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che,
al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena
superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.


Articolo 12

Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita
privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesione
del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla
legge contro tali interferenze o lesioni.


Articolo 13

Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini
di ogni Stato.

Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare
nel proprio paese.


Articolo 14

Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.

Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle
Nazioni Unite.


Articolo 15

Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza,
né del diritto di mutare cittadinanza.


Articolo 16

Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali
diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei
futuri coniugi.

La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto
ad essere protetta dalla società e dallo Stato.


Articolo 17

Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con
altri.

Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.


Articolo 18

Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la
libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato,
la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e
nell'osservanza dei riti.


Articolo 19

Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.


Articolo 20

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.


Articolo 21

Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente,
sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi
del proprio paese.

La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale
volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate
a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente
di libera votazione.


Articolo 22

Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale,
nonché alla realizzazione attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione
internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti
economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero
sviluppo della sua personalità.


Articolo 23

Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e
soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale
lavoro.

Ogni individuo che lavora ha diritto ad una rimunerazione equa e soddisfacente che
assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana
ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri
interessi.


Articolo 24

Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.


Articolo 25

Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il
benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al
vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha
diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza,
vecchiaia o in altro caso di perdita di mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti
dalla sua volontà.

La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i
bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione
sociale.


Articolo 26

Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per
quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere
obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti
e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed
al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa
deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi
razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento
della pace.

I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.


Articolo 27

Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
benefici.

Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da
ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.


Articolo 28

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le
libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.


Articolo 29

Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto
soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il
riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per
soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale
in una società democratica.

Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e principi delle Nazioni Unite.


Articolo 30

Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare
un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di
compiere un atto mirante alla distruzione di alcuno dei diritti e delle libertà in
essa enunciati.


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