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Re: Atti da legare!

X-FaceVon: Dito (d@d.it) [Profil]
Datum: 05.07.2008 20:35
Message-ID: <Xns9AD2D16741117ddit@193.70.192.192>
Newsgroup: it.politica
Il /05 lug 2008/, *Giosuè Darducci Summer Edition®* ha scritto:

> "Ai sensi dell'articolo 599 del codice penale: Nei casi preveduti
> dall'art. 594, se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare
> non punibili uno o entrambi gli offensori."
> Questo comma si applica alla sola ingiuria e quindi la qualificazione
> del fatto come ingiuria o diffamazione rileva ai fini dell'applicazione
> di tale causa di esclusione della punibilità del fatto.

Scusa, un piccolo chiarimento: quindi il fatto che ci si sia offesi
reciprocamente vale anche per la diffamazione? Oppure questo particolare non
mi servirebbe a nulla in un eventuale processo?

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