Re: e ancora mailupnet...
Von: Il Poeta della Corteccia (marrob@interfree.it) [Profil]
Datum: 19.06.2008 01:15
Message-ID: <MPG.22c3b50d9e40b9489897e0@news.motzarella.org>
Newsgroup: it.news.net-abuse
Datum: 19.06.2008 01:15
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Newsgroup: it.news.net-abuse
In article <sa8oi5x95a.ln2@news.nixstation.ltd>, lorenzodes@fastwebnet.it says... > 2) Caio (persona fisica) manda molteplici mail (non richiesta/e) ad un a > pluralità di persone, sempre per fini personali, ma si applica il codice. > > Io non sono d'accordo col tuo ragionamento, ma la cosa ha poca rilevanza. E', > però, significativo che l'ufficio del Garante concordi con me. > Per la soluzione delle controversie non ha di certo l'ultima parola, e ti dirò che a me questo pasticcio dell'autorità che interpreta, consiglia ordina e gestisce i contenziosi piace assai poco. Ma è legge. Lo sono anche i Corecom e non servono a un cazzo se è per questo, mica è una novità. Hai mai visto un ISP conciliare in un udienza Corecom ? Mi dicono di no, ma a fine giugno di saprò dire con precisione. Cmq visto che sei in vena di polemiche ti farei presente che sei tu quello che fa magari lo stesso errore di Lex Tutor prendendo guardacaso a riferimento un parere (non la sentenza del non luogo a procedere in quanto insussistente il trattmento per dichiarazione della controparte) proprio di uno dei suoi celeberrimi ricorsi (1/6/2006): "RILEVATO che ai sensi dell'art. 130 del Codice (salvo quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo) richiede il necessario consenso preventivo degli interessati anche l'invio di una sola comunicazione effettuata mediante posta elettronica per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale o comunque a fini promozionali (come quella contestata volta a pubblicizzare i servizi offerti, sia pur gratuitamente, da un sito Internet);" ora questo è quello che tu affermavi. Quello immagino avesse la coda di paglia ed ha pagato i duecento euro. Io, su un click in buona fede, lo portavo fino Cassazione, perchè dovresti spiegarmi come si fa con un parere a modificare il senso di un DPR inequivoco (nella fattispecie non sussisteva la finaltà commerciale e tantomeno alcuno dimostrava l'invio sistematico da parte di un soggetto privato), e d'altro canto, stabilire che l'invio per e-mail di demenze a una fascia di persone iscritte in giocoforza in albi pubblicamente accessibili sarebbe irrilevante ai fini del trattamento, perchè la finalità in mancanza di pubblicità non sarebbe contemplata dall art. 130. Non so se ti è chiara l'enorme stronzata giuridica. Ora ha anche un senso considerare violazione anche in assenza di profitto (la scappatoia sarebbe semplice altrimenti), ma perchè mai l'invio di bulk mails non dovrebbe rientrare in questa interpretazione estesa a questo punto lo sai solo tu. > ritenuto inammissibile il ricorso di un presidente di una > associazione,originato dall'invio, da parte di un ex associato, di > una lettera di protesta a lui e a tutti gli altri membri. spiega che ci azzecca l'invio di una lettera pertinente una certa associazione con mail spazzatura inviata in modo sistemico a cani e porci da un sogegtto privato. > Lo spam è un concetto informatico ed esistono rimedi informatici per > limitarne gli effetti dannosi. L'art. 130 norma fenomeni che: > 1) non esauriscono il fenomeno spam > 2) non sono limitati al fenomeno spam. E' verissimo: nessuno (diciamo "io" ...via) pretende di arginarlo con i ricorsi. Ma consentimi: se dai legittimità giuridica alla spazzatura come puoi pretendere che l'ISP possa mettere in atto gli strumenti filtro ? Chi sfiderebbe un 617 quinquies legittimato da stralci di pareri con la sola forza della nozione informatica di spam di un contratto (magari stipulato col destinatario e non con il mittente) ?[ Auf dieses Posting antworten ]
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- lorenzodes (19.06.2008 08:09)
