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Re: Dubbio su medico competente e visite periodiche

Von: Norby (nfposta-news@yahooo.it) [Profil]
Datum: 20.10.2009 17:38
Message-ID: <4addd97d$0$831$4fafbaef@reader5.news.tin.it>
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
> fra cui l'utilità di avere un documento di un medico che
si autoesonera e di aggiornarlo anno dopo anno.

>Ma se c'è (o gli sei pericolosamente vicino tipo i classici 79,9) non

Il limite è >85dBA

>basta fare la misurazione e dare i tappi per abbassare il livello,

Ma questa NON è VdR che deve comprendere anche le misure di prevenzione
collettiva (ad esempio bonifica) e molto altro.

>bisogna contattare il medico che adotterà un adeguato protocollo di
sorveglianza sanitaria. senza il suo coinvolgimento non si può parlare
di valutazione del rischio ma di sola semplice misurazione.

Qui ti contraddici con la questione "si autoesonera". Il MC è un
professionista a cui il DdL si può rivolgere per avere una consulenza
specialistica a completamento della PROPRIA VALUTAZIONE (la cui
responsabilità rimane sul capo del DdL). Pertanto il DdL può consultare
"un"
MC e chiedergli una relazione (una tantum, in particolare per casi
specifici) sulla necessità o meno di S.S.

>non da ultimo la asl che all'ultimo controllo effettato nella mia
azienda ha detto al medico che per una corretta sorveglianza sanitaria
doveva valutare anche cosa facevano i dipendenti nel loro secondo
lavoro.

Questo è un'altro aspetto: il MC per avere un quadro complessivo del
Lavoratore "dovrebbe" riportare nel modello previsto dall'allegato 3A del
D.Lgs 106/09  anche informazioni sulla "contemporanea esposizione presso
altri DdL o attività professionale autonoma e altre notizie utili a fini
anamnestetici lavorativi", insieme ad altre dichiarazioni del Lavoratore. Se
il MC non usa una cartella che rispetta i minimi definiti dall'allegato 3A
può essere sanzionato sia per l'art. 41 comma 5, che per l'art. 25, comma 1
lettera c). Il tutto è indicato nell'art. 58 "Sanzioni per il medico
competente". Ma tutto ciò NON c'entra con la sorveglianza sanitaria a carico
del DdL.

Infine Ti riporto le risposte dell'opuscolo CAPIRE LA SICUREZZA 100
domande 100 r.. edito dall'ISPESL (1° edizione Settembre 2009) citata in un
3D qualche riga più in basso:

50) È obbligatoria la nomina del medico competente?
Solo nei casi previsti dalla legge.

50a) Quali sono i casi previsti dalla legge per la nomina del medico
competente?
Le attività lavorative che espongono ad un rumore superiore a 85 dBA, o
nelle quali si usa un computer per più di 20 ore alla settimana, o si è
esposti ad un rischio vibrazioni significativo, o si alzano pesi rischiosi
secondo NIOSH o maggiori di 30 kg per gli uomini e 20 kg per le donne, o si
è esposti a rischio chimico non moderato, o negli altri casi previsti dal D.
Lgs. 81/08.

:-))



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