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Re: da RSPP e delega ---> a definizione responsa bilità

Von: giorgio (angelo.angoscini@sapeonline.it) [Profil]
Datum: 27.05.2009 16:58
Message-ID: <kycTl.11433$1s6.765@twister2.libero.it>
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
F.B. ha scritto:
> Concordo sul fatto che la giurisprudenza stia andando in questa direzione
> secondo una logica perversa, sulla quale si può o meno concordare.
>
> Vorrei però fare una considerazione di tipo "filosofico".
> Secondo la direttiva madre RSPP non è un "tecnico" della
sicurezza, ma un
> gestore di risorse, di un sistema.
> La valutazione dei rischi è obbligo del solo DL, RSPP come "gestore di
> risorse" o di un processo, se vogliamo vederla in ottica di sistema di
> gestione, ha essenzialmente un compito di coordinamento, infatti di solito è
> considerato in staff con il DL e non è inserito nella catena di comando
> aziendale, ovviamente quando non sia stato esplicitamente delegato alla
> gestione operativa della sicurezza.
>
> Ovviamente ciò non lo esime dall'obbligo di segnalare e le situazioni di non
> conformità, ma del resto questo obbligo è in carico a tutti
nell'azienda,
> anche ai lavoratori.
>
> Sotto questa luce la responsabilità del RSPP è di natura omissiva,
nel senso
> che rilevando un possibile reato egli ha in ogni caso l'obbligo di
> intervenire secondo le sue competenze Secondo me, gli si può imputare
> imperizia per esempio per un'errata valutazione del rischio, ma comunque
> solo ed esclusivamente in campo civilistico.
> Mi spiego, nell'ottica della direttiva CE RSPP non deve essere un esperto,
> poniamo, del rischio incendio, ma dovrà attivarsi per coordinare un gruppo
> di competenze per poter giungere ad una corretta valutazione, potrà quindi
> caso mai essergli imputato l'aver causto indirettamente un danno per
> un'errato affidamento dell'attività. L'attuazione poi delle misure di
> prevenzione non è in carico a RSPP, ma a quelle figure che rientrano nella
> catena di comando aziendale: dirigenti, preposti, ASPP ecc.
>
> Non sono un giurista, ma sono un esperto di direttive CE e di sistemi di
> gestione, ritengo comunque che la linea interpretativa attualemte emergente
> sia contraria allo spirito della direttiva e contestabile presso la corte di
> giustizia europea.
>
> F.B.
>
la tua interpretazione mi pare corretta: il RSPP non è il tecnico che
valuta i rischi ma il coordinatore delle attività del servizio.
Se poi il DdL gli affida il DVR e ne esce una porcata, il DdL ne
risponde penalmente mantre il rspp ha solo un vincolo contrattuale e
quindi civilistico nei confronti del committente.
Il giudice poi può anche proporre sanzioni penali nei confronti del
RSPP, ne abbiamo viste in primo grado! ma penso proprio che sia una
iniziativa destinata al fallimento
non ricordo se quella del montacarichi era già in Cassazione ma è
l'unico caso e con motivazione ridicola alla base, quindi facilmente
confutabile: con la stessa motivazione sarebbero sanzionabili tutti
quelli che affiggono un cartello su uno scaffale con l'indicazione della
portata, lasciando all'operaio la decisione se il carico da deporvi sia
o meno compatibile.
Una grossa idiozia inventata da un magistrato ottuso e in cerca di prima
pagina (c'è riuscito); se questa è giurisprudenza...e comunque non ha
certo fatto tendenza, non nei gradi di giudizio superiori, dove i
giudizi di primo grado vengono regolarmente rivoltati.

Altro discorso, come precisato all'inizio, se il RSPP è un dirigente o
un preposto ma allora le sanzioni sono relative alla sua funzione e non
alla nomina di rspp

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