Re: da RSPP e delega ---> a definizione responsabilità
Von: F.B. (fb@ghjtyu.fr) [Profil]
Datum: 27.05.2009 13:12
Message-ID: <4e9Tl.11317$1s6.813@twister2.libero.it>
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Datum: 27.05.2009 13:12
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Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Concordo sul fatto che la giurisprudenza stia andando in questa direzione secondo una logica perversa, sulla quale si può o meno concordare. Vorrei però fare una considerazione di tipo "filosofico". Secondo la direttiva madre RSPP non è un "tecnico" della sicurezza, ma un gestore di risorse, di un sistema. La valutazione dei rischi è obbligo del solo DL, RSPP come "gestore di risorse" o di un processo, se vogliamo vederla in ottica di sistema di gestione, ha essenzialmente un compito di coordinamento, infatti di solito è considerato in staff con il DL e non è inserito nella catena di comando aziendale, ovviamente quando non sia stato esplicitamente delegato alla gestione operativa della sicurezza. Ovviamente ciò non lo esime dall'obbligo di segnalare e le situazioni di non conformità, ma del resto questo obbligo è in carico a tutti nell'azienda, anche ai lavoratori. Sotto questa luce la responsabilità del RSPP è di natura omissiva, nel senso che rilevando un possibile reato egli ha in ogni caso l'obbligo di intervenire secondo le sue competenze Secondo me, gli si può imputare imperizia per esempio per un'errata valutazione del rischio, ma comunque solo ed esclusivamente in campo civilistico. Mi spiego, nell'ottica della direttiva CE RSPP non deve essere un esperto, poniamo, del rischio incendio, ma dovrà attivarsi per coordinare un gruppo di competenze per poter giungere ad una corretta valutazione, potrà quindi caso mai essergli imputato l'aver causto indirettamente un danno per un'errato affidamento dell'attività. L'attuazione poi delle misure di prevenzione non è in carico a RSPP, ma a quelle figure che rientrano nella catena di comando aziendale: dirigenti, preposti, ASPP ecc. Non sono un giurista, ma sono un esperto di direttive CE e di sistemi di gestione, ritengo comunque che la linea interpretativa attualemte emergente sia contraria allo spirito della direttiva e contestabile presso la corte di giustizia europea. F.B. "Norby" <nfposta-news@yahooo.it> ha scritto nel messaggio news:4a1ce874$0$1115$4fafbaef@reader3.news.tin.it... > Visto che il 3D ha cambiato argomento ho aperto una nuova discussione. > > > perchè non aiuti la massa di ignoranti aletterati che frequenta il ng > > con un esempio, uno solo, invece di continuare a predicare? > > Hai ragione Angelo. Vi aiuto a costruire una discussione SERIA sulla > definizione delle responsabilità del RSPP indicandovi un pò di sentenze in > merito: > > http://www.porreca.it/porreca_gerardo__prevenzione2.htm > > L'assunto di Francesco è questo: > "In realtà alcune delle ultime sentenze vanno ancora oltre affermando non > solo che l'RSPP è responsabile della corretta individuazione delle misure di > prevenzione e protezione ma è ANCHE RESPONSABILE di controllare l'efficacia > nel tempo dell'attuazione di quelle misure di prevenzione e protezione." > > Per cui lo invito a dimostrare tale tesi. > > >[ Auf dieses Posting antworten ]
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- giorgio (27.05.2009 16:58)
- Frank (27.05.2009 17:09)
- Alessandro R (27.05.2009 18:24)
- giorgio (28.05.2009 08:58)
- Frank (28.05.2009 09:27)
- Alessandro R (28.05.2009 12:07)
- Frank (28.05.2009 12:37)
- giorgio (28.05.2009 08:56)
