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Re: da RSPP e delega ---> a definizione responsabilità

Von: F.B. (fb@ghjtyu.fr) [Profil]
Datum: 27.05.2009 13:12
Message-ID: <4e9Tl.11317$1s6.813@twister2.libero.it>
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Concordo sul fatto che la giurisprudenza stia andando in questa direzione
secondo una logica perversa, sulla quale si può o meno concordare.

Vorrei però fare una considerazione di tipo "filosofico".
Secondo la direttiva madre RSPP non è un "tecnico" della sicurezza, ma un
gestore di risorse, di un sistema.
La valutazione dei rischi è obbligo del solo DL, RSPP come "gestore di
risorse" o di un processo, se vogliamo vederla in ottica di sistema di
gestione, ha essenzialmente un compito di coordinamento, infatti di solito è
considerato in staff con il DL e non è inserito nella catena di comando
aziendale, ovviamente quando non sia stato esplicitamente delegato alla
gestione operativa della sicurezza.

Ovviamente ciò non lo esime dall'obbligo di segnalare e le situazioni di non
conformità, ma del resto questo obbligo è in carico a tutti nell'azienda,
anche ai lavoratori.

Sotto questa luce la responsabilità del RSPP è di natura omissiva, nel senso
che rilevando un possibile reato egli ha in ogni caso l'obbligo di
intervenire secondo le sue competenze Secondo me, gli si può imputare
imperizia per esempio per un'errata valutazione del rischio, ma comunque
solo ed esclusivamente in campo civilistico.
Mi spiego, nell'ottica della direttiva CE RSPP non deve essere un esperto,
poniamo, del rischio incendio, ma dovrà attivarsi per coordinare un gruppo
di competenze per poter giungere ad una corretta valutazione, potrà quindi
caso mai essergli imputato l'aver causto indirettamente un danno per
un'errato affidamento dell'attività. L'attuazione poi delle misure di
prevenzione non è in carico a RSPP, ma a quelle figure che rientrano nella
catena di comando aziendale: dirigenti, preposti, ASPP ecc.

Non sono un giurista, ma sono un esperto di direttive CE e di sistemi di
gestione, ritengo comunque che la linea interpretativa attualemte emergente
sia contraria allo spirito della direttiva e contestabile presso la corte di
giustizia europea.

F.B.


"Norby" <nfposta-news@yahooo.it> ha scritto nel messaggio
news:4a1ce874$0$1115$4fafbaef@reader3.news.tin.it...
> Visto che il 3D ha cambiato argomento ho aperto una nuova discussione.
>
> > perchè non aiuti la massa di ignoranti aletterati che frequenta il ng
> > con un esempio, uno solo, invece di continuare a predicare?
>
> Hai ragione Angelo. Vi aiuto a costruire una discussione SERIA sulla
> definizione delle responsabilità del RSPP indicandovi un pò di
sentenze in
> merito:
>
> http://www.porreca.it/porreca_gerardo__prevenzione2.htm
>
> L'assunto di Francesco è questo:
> "In realtà alcune delle ultime sentenze vanno ancora oltre affermando
non
> solo che l'RSPP è responsabile della corretta individuazione delle misure
di
> prevenzione e protezione ma è ANCHE RESPONSABILE di controllare
l'efficacia
> nel tempo dell'attuazione di quelle misure di prevenzione e protezione."
>
> Per cui lo invito a dimostrare tale tesi.
>
>
>



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