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Re: da RSPP e delega ---> a definizione responsabilità

Von: Frank G (indirizzonospam@vodafone.it) [Profil]
Datum: 28.05.2009 09:27
Message-ID: <a1rTl.12588$9f6.9716@twister1.libero.it>
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
"Alessandro R" <21297invalid@mynewsgate.net> ha scritto nel messaggio
news:2009052716243121297@mynewsgate.net...
> Analizzato giusto giusto oggi in merito alla linea guida RSPP fatta dalla
> USL
> di Catania di cui riporto quanto di interesse :
>
> "Il R.S.P.P., diciamo così “puro”, che non sia destinatario di alcuna
> delega,
> può essere,
> altresì, sanzionato penalmente laddove una sua imprudenza, negligenza,
> imperizia, relativa
> esclusivamente ai compiti istituzionalmente previsti per la sua carica
> (art.
> 33 del D.
> Lgs 81/2008), abbia provocato comunque nocumento a terzi e cioè solo in
> caso
> di infortunio
> o malattia professionale."
>
> E non cè scritto da nessuna parte che l'RSPP deve fare la valutazione dei
> rischi nell'articolo 33 come invece sembra venir fuori da precedenti frasi

infatti all'art. 33 comma 1 lett. a c'è scritto

Il servizio di prevenzionee protezione .. provvede..
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza ...


più chiaro di così!



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