Re: da RSPP e delega ---> a definizione responsabilità
Von: Frank G (indirizzonospam@vodafone.it) [Profil]
Datum: 28.05.2009 09:27
Message-ID: <a1rTl.12588$9f6.9716@twister1.libero.it>
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Datum: 28.05.2009 09:27
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"Alessandro R" <21297invalid@mynewsgate.net> ha scritto nel messaggio news:2009052716243121297@mynewsgate.net... > Analizzato giusto giusto oggi in merito alla linea guida RSPP fatta dalla > USL > di Catania di cui riporto quanto di interesse : > > "Il R.S.P.P., diciamo così “puro”, che non sia destinatario di alcuna > delega, > può essere, > altresì, sanzionato penalmente laddove una sua imprudenza, negligenza, > imperizia, relativa > esclusivamente ai compiti istituzionalmente previsti per la sua carica > (art. > 33 del D. > Lgs 81/2008), abbia provocato comunque nocumento a terzi e cioè solo in > caso > di infortunio > o malattia professionale." > > E non cè scritto da nessuna parte che l'RSPP deve fare la valutazione dei > rischi nell'articolo 33 come invece sembra venir fuori da precedenti frasi infatti all'art. 33 comma 1 lett. a c'è scritto Il servizio di prevenzionee protezione .. provvede.. a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza ... più chiaro di così![ Auf dieses Posting antworten ]
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- Alessandro R (28.05.2009 12:07)
- Frank (28.05.2009 12:37)
