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Re: domanda

Von: grannysaysband@gmail.com [Profil]
Datum: 07.04.2009 11:35
Message-ID: <2a7b0512-ad4a-4995-8adc-6541f3b35068@q9g2000yqc.googlegroups.com>
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
Se vi possono essere delle interferenze tra lavori svolti da diverse
imprese deve essere redatto un DUVRI il quale non dovrebbe rimanere
nel cassetto del Committente ma, essendo un documento congiunto,
dovrebbe essere un documento concordato, consegnato e sottoscritto
anche dall'appaltatore.
Leggendo il testo del D.Lgs 81/08 si evince che l'appaltatore non può
essere sanzionato per la mancata redazione del DUVRI, essendo un
obbligo a carico del Committente (art. 26, comma 3). L'appaltatore
potrebbe essere invece sanzionato ai sensi dell'art. 26, comma 2, se
non si è attivato effettuando in qualche modo una adeguata
cooperazione tra i datori di lavoro ed un adeguato coordinamento dei
lavori in sicurezza, ad esempio richiedendo al committente
informazioni sui rischi specifici presenti sul luogo di lavoro ed
informando il committente dei rischi introdotti dal proprio lavoro.

Art. 26 comma 2:
i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione
dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto
dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi
cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al
fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.

Cordialità
Marco Grossi

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