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Re: modifiche al D.Lgs 231 dall'art. 300 del D.Lgs 81/08

Von: Norby (nfposta-news@yahooo.it) [Profil]
Datum: 20.05.2008 11:07
Message-ID: <483294c4$0$29594$4fafbaef@reader1.news.tin.it>
Newsgroup: it.lavoro.prevenzione
> motivo per l'implementazione del "sistema di gestione" e cioè
evitare le
> pesanti sanzioni della 231. Secondo me non ci sono neppure gli estremi
> nella piccola azienda per l'applicazione delle sanzioni della 231.

Vista la Tua affermazione, ho voluto approfondire l'argomento, anche
consultandomi con qualche altro esperto, il quale mi faceva notare che il
D.Lgs. n. 81 del 2008  ridefinisce le sanzioni pecuniarie ed interdittive
previste dall'art. 25-septies del D.Lgs. n. 231/2001.
L'art. 300 del T.Unificato, (onestamente non ero ancora arrivato a leggerlo)
a differenza di quanto previsto dalla citata legge delega, introduce una
gradazione della responsabilità della società con conseguente
differenziazione delle sanzioni applicabili. Ora l'art. 25-septies del
D.Lgs. n. 231/2001, viene a prevedere:

a. in relazione al reato di cui all'art. 589 del Codice penale (omicidio
colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e
sicurezza sul lavoro) commesso con violazione dell'art. 55, comma 2, dello
stesso T.Unificato. (e, quindi, solo per le situazioni più gravi,
caratterizzate dalla particolarità dell'azienda in cui è avvenuto il reato e
della tipologia di attività ivi svolta), l'applicazione di una sanzione
pecuniaria nella misura massima prevista dallo stesso D.Lgs. n. 231 (pari,
quindi, al valore fisso di 1.000 quote) e di sanzioni interdittive per una
durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

b. in relazione al medesimo reato di omicidio colposo commesso con
violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
(però, senza la violazione dell'art. 55, comma 2, del T.Unificato),
l'applicazione
di una sanzione pecuniaria graduata in misura non inferiore a 250 quote e
non superiore a 500 quote e di sanzioni interdittive per una durata non
inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;

c. in relazione, invece, al reato di cui al delitto di cui all'art. 590,
terzo comma, del Codice penale (lesioni personali colpose gravi o gravissime
commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza
sul lavoro), l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non
superiore a 250 quote e di sanzioni interdittive per una durata non
superiore a sei mesi.

Inoltre come ben avrai letto l'art. 30 del D.Lgs 81/08 recita: 3. "Il
modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto
dalla NATURA e DIMENSIONI dell'organizzazione e dal TIPO
di attività svolta ...".

Alla luce pertanto di questo comma e delle modifiche apportate al sistema
sanzionatorio, direi che ora sussistono sicuramente gli estremi di
piena applicabilità a qualunque azienda.

Poi quanto sia realmente applicabile ed efficace un SGLS su un'azienda da
3/4/5 dipendenti (la maggioranza delle aziende italiane) concordo con Te.



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