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Re: licenziamento dipe

Von: Studio Comm (studiocomm@iol.it) [Profil]
Datum: 02.10.2009 16:46
Message-ID: <ha53nv$7rm$1@tdi.cu.mi.it>
Newsgroup: it.lavoro.consulenti

"albecarbo" <albecarbo@yahoo.it> ha scritto nel messaggio
news:d7f40f0a-79ca-4c10-9d62-6d8bdd8e1413@k33g2000yqa.googlegroups.com...
On 2 Ott, 16:06, "Studio Comm" <studioc...@iol.it> wrote:

>
> Infatti mi sempbra di aver capito questo:
> se licenzio senza la procedura di cui all'art.7 legge 300 (sanzioni
> disciplinari) rientro nel semplice licenziamento per giustificato motivo
> soggettivo (attaccabilissimo sindacalmente bla bla bla ecc ecc).


>>Comunque è sempre possibile percorrere la strada della L. 604/66, art.
3, quindi parliamo di licenziamento per giustificato motivo ma per
ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del
lavoro e al regolare funzionamento di essa, ad es. soppressione della
posizione lavorativa o altro che sia dimostrabile in un eventuale
giudizio a seguito di una probabile impugnazione.
Solitamente in questi casi è preferibile accordarsi con il dipendente
su una buon'uscita e nel caso si ci accordi, redigere verbale ex art.
411 c.p.c. in sede sindacale o in commissione di conciliazione presso
la DPL.

questa strada non è percorribile.
grazie ancora




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