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Art. 10 Statuto dei Lavoratori

Von: Tintagel (tintagel000-vsvfv@yahoo.it) [Profil]
Datum: 01.06.2008 12:40
Message-ID: <48427cab$0$41659$4fafbaef@reader4.news.tin.it>
Newsgroup: it.lavoro.consulenti
Come interpretate questo articolo?
ART. 10. - Lavoratori studenti.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione
professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni
di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o
durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono
sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri
retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.


Il primo comma si applica anche agli studenti universitari? Posso cioè
rifiutarmi di fare straordinario o durante i riposi se sono iscritto
all'università che rilascia un titolo di studio legale ma che forse non
è una scuola?

--
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Tre scudetti consecutivi
... e tutti e tre vinti sul campo.
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