ANTITRUST CONTRO ISFOA PUBBLICITA INGANNEVOLE MULTA DI 33'100 EURO
Von: anamto@katamail.com [Profil]
Datum: 08.04.2008 15:05
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Newsgroup: it.istruzione.universita
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AVVISO AI CONSUMATORI BOLLETTINO UFFICIALE DELLA AUTORITA GARANTE DELLA CONCORRENZA ED IL MERCATO PUBBLICITA INGANNEVOLE ISFOA UNISFOA Provvedimento PI4943 - WWW.UNISFOA.IT ________________________________________ tipo Chiusura istruttoria numero 15815 data 08/08/2006 PUBBLICAZIONE Bollettino n. 31-32/2006 Procedimento collegato (esito) - Ingannevole Testo Provvedimento PI4943 - WWW.UNISFOA.IT Provvedimento n. 15815 L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA dell'8 agosto 2006; SENTITO il Relatore Consigliere Antonio Catricalà; VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del consumo"; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284; VISTI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: I RITENUTO pertanto, in conformità al parere espresso dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che i messaggi volti a promuovere ISFOA, diffusi attraverso i siti internet www.isfoa.it, www.unisfoa.it, www.animi.org, www.entemoraleisfoa.com, www.fodazioneisfoa.org,www.lineatarg et.it e www.unisfoa.ch sono idonei ad indurre in errore i consumatori con riferimento alla qualifica dell'operatore pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell'attività dallo stesso svolta, con conseguente pregiudizio per il loro comportamento economico; DELIBERA a) che i messaggi pubblicitari descritti al punto II del presente provvedimento, diffusi da ISFOA, Assoconsulenza, Target Business School S.r.l. e Harvard Business Service Inc., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e c), del Decreto Legislativo n. 206/05, e ne vieta l'ulteriore diffusione; b) che ad ISFOA sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 33.100 EURO (trentatremilacento euro), ad Assoconsulenza e Harvard Business Service Inc. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 23.100 EURO (ventitremilacento euro) e a Target Business School S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 9.100 EURO (novemilacento euro). Le sanzioni amministrative di cui alla precedente lettera b) devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, ai sensi dell'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell'avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all'Autorità attraverso l'invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell'articolo 26, comma 10, del Decreto Legislativo n. 206/2005, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL VICE SEGRETARIO GENERALE Alberto Nahmijas IL PRESIDENTE Antonio Catricalà[ Auf dieses Posting antworten ]
