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Re: Case di riposo

Von: alphabit (alphabit@email.it) [Profil]
Datum: 25.01.2008 18:05
Message-ID: <fnd4sr$g3m$1@news.nonsolonews.it>
Newsgroup: it.industria.elettrotecnica.normative
Giuliano ha scritto:
>Il decreto a cui faccio riferimento è quello del 18 settembre 2002
>"Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la
>progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie ad
>uso pubblico e privato"
>
>Oltre alla nota del 14 maggio 2003 che chiarisce che NON ricadono nel
>suddetto decreto, le strutture per anziani a carattere residenziale, che
>forniscono prestazioni di tipo alberghiero, essendo privi di qualsiasi
>servizio di assistenza sanitaria ed infermieristica.
>
>Nel nostro caso gli ospiti hanno assistenza sanitaria e inoltre molti,
>non sono autosufficienti
>
>> Stò progettando or ora una casa di riposo...L'illuminazione di
>> emergenza nelle camere mi lascia perplesso... in base al DM 29/05/2002
>Probabilmente non stiamo parlando dello stesso decreto....
>
>io mi riferisco a questo:
>http://www.ambientediritto.it/legislazione/Sicurezzalavoro/2002/dm%2018%20set%202002
.htm
>
>Riporto i punti che mi hanno posto i dubbi:
>
>  Art. 1.
>Scopo e campo di applicazione
>1. Il presente decreto ha per scopo l'emanazione di disposizioni di
>prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione e
>l'esercizio delle strutture sanitarie di seguito elencate e classificate
>sulla base di quanto riportato all'art. 4 del decreto del Presidente
>della Repubblica 14 gennaio 1997 (supplemento ordinario alla Gazzetta
>Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997) in relazione alla tipologia delle
>prestazioni erogate:
>a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a
>ciclo continuativo e/o diurno;
>b) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo
>continuativo e/o diurno;
>c) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
>regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
>strumentale e di laboratorio.
>
>
>  4. Le disposizioni di cui al titolo IV dell'allegato si applicano
>altresi':
>a) alle strutture, fino a 25 posti letto, che erogano prestazioni a
>ciclo diurno in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale, sia
>esistenti che di nuova costruzione;
>b) alle strutture esistenti, fino a 25 posti letto, che erogano
>prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo.
>
>1.2 - Classificazione delle aree delle strutture sanitarie.
>1. Le aree delle strutture sanitarie, ai fini antincendio, sono cosi'
>classificate:
>----------omissis-------------
>tipo D - aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o
>residenziale nonche' aree adibite ad unita' speciali (terapia intensiva,
>neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie
>particolari, ecc.);
>
>QUI SI PARLA DI IMPIANTI
>
>5. I rivelatori istallati nelle camere di degenza, in locali non
>sorvegliati e in aree non direttamente visibili, devono far capo a
>dispositivi ottici di ripetizione di allarme installati lungo i corridoi.
>
>  7. L'impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un livello
>di illuminazione, non inferiore a 5 lux ad 1 m di altezza dal piano di
>calpestio, lungo le vie di uscita e nelle aree di tipo C e D.
>8. Sono ammesse singole lampade con alimentazione autonoma, purche'
>assicurino il funzionamento per almeno 2 ore.
>
>Secondo me le camere delle case di riposo rientrano nall'area di tipo D
>della classificazione indicata al puto 1.1 del DM
>
>Scusate per il post lungo
>
>Giuliano

per continuare la discussione:
Questa dell'illuminazione di sicurezza mi lascia perplesso anche per l'illuminazione di
sicurezza dei locali ad uso medico.
Mi spiego: nella norma CEI 64/8 5° edizione in vigore dal 2003 (non so quella nuova
del 2007 ma spero che sia cambiata) all'articolo 710.564.1 permetteva l'alimentazione
dell'illuminazione delle vie di esodo con sorgente di sicurezza con tempo di intervento di
classe 15 e chiedeva per l'illuminazione dei locali di tipo 1 un apparecchio sotto
sorgente di sicurezza mentre il 50% degli apparecchi illuminanti per i locali di tipo
2(escluso le scialitiche), questo mentre il DM 18/9/2002 (quindi precedente) già
chiedeva nel titolo 2 art. 6 punto 4 che l'illuminazione di sicurezza per le aree di tipo
C e D un tempo di intervento della sorgente inferiore a 0.5 secondi.
Avete notato anche voi questa incongruenza oppure c'e' qualcosa che mi sfugge?
Grazie


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Questo articolo e` stato inviato dal sito web http://www.nonsolonews.it

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