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Re: Calcolo del 4% per fatture di libero professionista

Von: Marco Fivizzani (fiodanie@tin.it) [Profil]
Datum: 07.06.2008 11:52
Message-ID: <484a5a61$0$40218$4fafbaef@reader5.news.tin.it>
Newsgroup: it.economia.fisco
il primo esempio

cmq incollo la circolare:



Risoluzione del 11/07/1996 n. 109

emanata da Ministero delle Finanze Dipartimento delle Entrate

Dir.centrale: Affari giuridici e contenz. tributario





Trattamento tributario applicabile alla maggiorazione del 4 per
cento di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 27 maggio 1996, n.
295, ed al contributo integrativo del 2 per cento di cui all'art. 8, comma
3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.



Sintesi:



I soggetti    titolari    di    reddito  di lavoro autonomo che sono
obbligati

all'iscrizione alla   gestione  separata presso l'Inps istituita
dalla legge 8

agosto 1995,   n.  335 per estendere la copertura previdenziale
obbligatoria a

chi ne   e'   sprovvisto,   devono versare a tale gestione il 10 per
cento dei

relativi redditi netti. Una maggiorazione del 4 per cento dei
compensi possono

addebitarla ai   committenti,   ma  non deve essere riversata a tale
gestione:

pertanto e'   parte del compenso da assoggettare a ritenuta e ad IVA.
Il 2 per

cento di    contributo    integrativo    per   gli altri soggetti
che, invece,

istituiscono una cassa di categoria o usufruiscono di una cassa
esistente, non

deve essere  assoggettato a ritenuta in quanto vero e proprio
contributo INPS,

ma sconta l'IVA.

Testo:



La societa' ..... S.p.A., con una lettera indirizzata alla
scrivente,  ha

chiesto di conoscere il trattamento tributario applicabile:

1. alla maggiorazione del 4 per cento dei compensi  lordi  che  gli
esercenti

attivita' di lavoro autonomo di cui all'articolo 49,  comma  1,
del  testo

unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della

Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917  e  successive
modificazioni   e

integrazioni,  hanno  titolo  ad  addebitare   ai   committenti
a   norma

dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 27 maggio 1996, n.
295;

2. al contributo integrativo del 2 per cento del fatturato lordo
dovuto  dagli

esercenti attivita' di lavoro autonomo di  cui  al  predetto
articolo  49,

comma  1,  del  T.U.I.R.  iscritti  in  albi  privi  di  Cassa,
ai   sensi

dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103.

Con riferimento al primo dei suddetti  quesiti,  occorre
premettere  che

l'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante la
riforma

del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, ha  stabilito
che,  a

decorrere dal 1  gennaio  1996,  sono  tenuti  ad  iscriversi  ad
un'apposita

Gestione    separata    presso    l'Inps    -    finalizzata
all'estensione

dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed  i

superstiti - i seguenti soggetti:

1. gli esercenti per professione abituale, ancorche' non esclusiva,
attivita'

di lavoro autonomo di cui all'articolo 49, comma 1, del T.U.I.R.;

2. i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
di  cui

all'articolo 49, comma 2, lettera a), del medesimo testo unico;

3. gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36
della  legge

11 giugno 1971, n.426.

A norma della medesima disposizione,  sono  esclusi  da  tale
obbligo  i

soggetti  assegnatari  di  borse  di  studio,  limitatamente   alla
relativa

attivita'.

I soggetti sopraelencati sono obbligati, ai sensi del successivo
comma 27

dello stesso articolo 2, a comunicare all'Inps - entro  il  31
gennaio  1996,

ovvero dalla data di inizio dell'attivita' lavorativa, se  posteriore
a  tale

data - la tipologia dell'attivita' svolta, i propri dati anagrafici,
numero di

codice fiscale e domicilio.

Il contributo alla  Gestione  separata  e'  fissato,  dal  comma
29  del

predetto articolo 2, nella misura del 10 per cento ed e' applicato
sul reddito

delle attivita', determinato con gli stessi criteri stabiliti  ai
fini  delle

imposte sul reddito  delle  persone  fisiche,  quale  risulta  dalla
relativa

dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Al riguardo, l'articolo 4 del decreto  legge  27  maggio  1996,
n.  295,

recante norme in materia previdenziale - pubblicato nella G.U. n. 123
del  28

maggio 1996, che ha reiterato, con modificazioni, il decreto  legge
28  marzo

1996, n. 166  -  ha  prorogato   l'obbligo   di   iscrizione   alla
Gestione

separata  presso l'Inps, originariamente fissato al 1 gennaio 1996,
al:

- 30 giugno 1996, per coloro che risultano gia' pensionati o iscritti
a  forme

pensionistiche obbligatorie;

- 1 aprile 1996, per coloro che risultano non iscritti alle predette
forme.

La stessa disposizione ha inoltre prorogato per gli  stessi
soggetti  il

termine -  originariamente  fissato  al  31  gennaio  1996  -
riguardante  la

comunicazione dei dati all'Inps, rispettivamente, alla data del:

-  31 luglio 1996;

-  30 aprile 1996.

Cio' premesso, ai sensi dell'articolo 4,  comma  3,  del  citato
decreto

legge n.  295  del  1996,  i  soggetti  esercenti  per  professione
abituale,

ancorche' non esclusivo, attivita' di lavoro autonomo diverse  da
quelle  che

danno origine a reddito d'impresa, compreso l'esercizio in forma
associata  di

arti e professioni, sono obbligati al versamento del  contributo  del
10  per

cento commisurato ai relativi redditi  netti  risultanti  dalla
dichiarazione

annuale resa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone  fisiche
e  dagli

accertamenti definitivi.

Fermo restando l'obbligo di tale versamento, i  professionisti,
a  norma

del medesimo articolo 4, comma 3, hanno titolo ad addebitare  ai
committenti,

in via definitiva, una percentuale del contributo nella misura del 4
per cento

dei compensi lordi.

Al riguardo,  si ritiene che tale maggiorazione, addebitata in
fattura ed

acquisita a titolo definitivo dal professionista, non puo' essere
considerata

alla stregua dei contributi previdenziali che non  costituiscono
compenso  ai

sensi dell'articolo 50, comma 1, del Tuir, ma - facendo parte
integrante  del

compenso - deve essere assoggettata al prelievo alla fonte di cui
all'articolo

25 del citato D.P.R. n. 600 del 1973  e concorre, inoltre, a formare
la  base

imponibile dell'imposta sul valore aggiunto,  a  norma  dell'articolo
13  del

D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633.

Sull'argomento si ritiene opportuno precisare, inoltre,  che
l'ammontare

del contributo versato dal lavoratore autonomo, sia in acconto  che
a  saldo,

alle scadenze indicate dall'articolo 4, comma 4, dello stesso decreto
legge n.

295 del 1996, sulla base del reddito  netto  dichiarato  ai  fini
dell'Irpef,

costituisce onere deducibile, ai sensi dell'articolo 10, comma 1,
lettera  e),

del Tuir, quale contributo previdenziale obbligatorio per legge.

Considerato tuttavia che,  ai  sensi  del  successivo  comma  5  del
medesimo

articolo 4, e' in facolta' dell'assicurato di chiedere il rimborso
del maggior

contributo  versato  in  acconto  rispetto  al  dovuto,  l'importo
restituito

dall'Inps, ove dedotto in sede  di  dichiarazione  dei  redditi,
deve  essere

indicato nel mod. 740, quadro M, dell'anno successivo a quello in cui
e' stato

conseguito il rimborso.

Con riferimento al secondo dei quesiti posti, occorre premettere
che  il

decreto legislativo 10 febbraio 1996,  n.  103,  in  attuazione
della  delega

conferita ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 8  agosto
1995,  n.

335, ha esteso la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti  che
svolgono

attivita' di lavoro autonomo, il cui esercizio e' condizionato
all'iscrizione

in appositi albi o elenchi, prevedendo per essi, alternativamente:

- la partecipazione ad un ente pluricategoriale;

- la costituzione di un ente di categoria;

- l'inclusione in una forma previdenziale gia' esistente;

- l'iscrizione alla gestione separata presso l'Inps  di  cui
all'articolo  2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Cio' premesso, l'articolo 8, comma 3, del predetto decreto
legislativo ha

stabilito che "il contributo integrativo a carico di coloro che  si
avvalgono

delle attivita' professionali degli iscritti e' fissato nella misura
del 2 per

cento del fatturato lordo ed e' riscosso direttamente  dall'iscritto
medesimo

all'atto del  pagamento  previa  evidenziazione  del  relativo
importo  sulla

fattura".

Al riguardo, tale contributo integrativo - che deve essere
riversato  dal

professionista alla Cassa di previdenza, trattandosi  di  un  vero  e
proprio

contributo  previdenziale  -  non  costituisce  parte  del  compenso
a  norma

dell'articolo 50 del T.U.I.R. e, pertanto, non deve essere
assoggettato  alla

ritenuta della fonte di cui all'articolo 25 del citato D.P.R. n. 600
del 1973.

Detto  contributo  integrativo,  invece,  concorre a  formare
la   base

imponibile dell'Iva, a sensi, dell'articolo 16 del decreto legge  23
febbraio

1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n.85.



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