STEFANO MASULLO E LO SCUDO FISCALE
Von: GVIGANO (gviganog@excite.it) [Profil]
Datum: 16.10.2009 20:44
Message-ID: <22164747.1255718750617.JavaMail.newsgroup@sc-ng-1>
Newsgroup: it.economia
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ASSOCONSULENZA ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI DI INVESTIMENTO www.assoconsulenza.com LO SCUDO FISCALE E LE SUE APPLICAZIONI www.assoconsulenza.com Egregi signori , lo scorso 23 settembre il Senato, primo ramo del Parlamento italiano, ha approvato un sostanzioso emendamento al Decreto Legge 103/2009, che prevede, in particolare, l'"allargamento" dello Scudo Fiscale Ter. Tale emendamento è stato altresì approvato dalla Commissione Finanze e Bilancio della Camera dei Deputati lo scorso 24 settembre ed è quindi probabile che venga approvato dalla Camera stessa entro il 3 ottobre 2009, termine ultimo per la conversione in legge del decreto legge 103/2009, divenendo così definitivamente efficace. I principali cambiamenti che potrebbero intervenire rispetto alle vigenti disposizioni contenute nella Legge 102/2009 (di conversione del Decreto Legge 78/2009) e nel Decreto Legge 103/2009 sono i seguenti: Il termine inizialmente previsto per la fine del periodo di efficacia dello Scudo Fiscale Ter (15 aprile 2010) verrebbe anticipatoal 15 dicembre 2009 (salvo successive probabili proroghe). La copertura penale dello Scudo Fiscale Ter riguarderebbe non solo i reati di omessa od incompleta dichiarazione, bensì anche altri reati fiscali e societari, quali falso in bilancio, false comunicazioni sociali, dichiarazione fraudolenta, ecc. (esclusa pero' l'emissione di fatture inesistenti). Tale copertura resterà inoltre preclusa per quei contribuenti nei cui confronti fossero già stati avviati accertamenti fiscali e per coloro a cui fosse stato formalmente comunicato l'avvio di un procedimento penale. Il campo di applicazione dello Scudo Fiscale sarebbe esteso anche alle società collegate o controllate estere (CFC) di cui all'art. 2359 CC. e artt. 167 e 168 del TUIR. La legge di conversione, come detto, dovrà essere tassativamente approvata dal Parlamento entro e non oltre il 3 ottobre p.v., dopodichè sarà necessaria la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica affinchè si verifichi l'effettiva entrata in vigore delle nuove disposizioni. L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 15 settembre scorso una bozza di Circolare applicativa basata sulla normativa attualmente vigente e necessiterà quindi di un ulteriore lasso di tempo (qualche giorno, presumibilmente) per emanare la bersione aggiornata e definitiva della Circolare che dovrà fare chiarezza sulle modalità di attuazione, nonchè su altre rilevanti questioni riguardanti le procedure di rimpatrio/regolarizzazione. Al termine del procedimento qui sopra descritto, provvederemo a rivedere i nostri documenti e ad informarVi su ogni eventuale ulteriore sviluppo. ASSOCONSULENZA per il tramite dei propri vertici direttivi mette a disposizione in maniera privilegiata ed esclusiva uno strumento flessibile e strategico utilizzabile per valori mobiliari liquidi , illiquidi , beni immobili , opere d'arte , partecipazioni societarie , autoveicoli , aromobili , natanti , per coloro che intendono beneficiare dello Scudo Fiscale Ter. Si tratta di una polizza di Private Insurance emessa da un importante compagnia di assicurazione e che rappresenta uno strumento di pianificazione fiscale riconosciuto e legale. Vi invitiamo quindi a contattare il nostro desk per trovare insieme una soluzione su misura per le esigenze specifiche Vostre de Vostri clienti. Inviare mail a info@assoconsulenza.com LO SCUDO FISCALE E LA SUA APPLICAZIONE Le tanto attese modifiche alla normativa che disciplina lo scudo hanno portato anche la previsione per cui sia le operazioni di rimpatrio,sia quelle di regolarizzazione non comportano di per sé obbligo di segnalazione da partedell’intermediario (e neppure da parte del professionista) in materia di antiriciclaggio. Ciò quantomeno relativamente a quelle operazioni per le quali l’interessato consegue,proprio in virtù dello scudo fiscale, effetti di protezione sotto il profilo penale. E a questo proposito, lo spazio di copertura si è allargato a ricomprendere – tra le varie fattispecie dei reati tributari – non solo quelli di dichiarazione infedele e omessa dichiarazione, ma anche quello di dichiarazione fraudolenta mediante “fatture false” (resterebbe perseguibile invece il reato di emissione di fatture false) e pure quello di dichiarazione fraudolenta “mediante artifici”. Inoltre, stante l’attuale dettato normativo, vi sarebbe garanzia di non punibilità anche per l’occultamento e la distruzione di scritture contabili. E’ necessario che l’intermediario riceva la dichiarazione riservata, firmata, entro il giorno di scadenza previsto dalla legge e ne restituisca poi un esemplare controfirmato all’interessato. E’ bene sapere che la responsabilità di tutto quanto indicato in dichiarazione ricade sul dichiarante/interessato; ciò vale anche se il soggetto si avvale della facoltà di segnalare all’intermediario (con apposito allegato alla dichiarazione) i redditi percepiti a partire dal 1° gennaio 200 9, sempre riconducibili alle attività scudate, siano essi determinati col metodo “analitico” oppure con quello “forfetario”. A questo proposito, giova precisare che il prelievo fiscale su tali redditi determinati secondo il regime analitico (es.: dividendi, cedole, etc.) avviene con applicazione delle distinte aliquote di imposta sostitutiva o ritenuta (es: 12,5%, etc.). Invece, la tassazione di tali redditi (anche solo presunti) determinati secondo il criterio forfetario, deve avvenire con aliquota del 27%. Il versamento dell’imposta straordinaria (5%) dall’interessato all’intermediario, entro il giorno di scadenza stabilito dalla legge, è condizione necessaria perché si compia lo scudo. L’intermediario dovrà a sua volta versare tale imposta all’erario, senza possibilità di effettuare compensazioni (con altri crediti ex D.lgs 241/97),ma tale adempimento non dispiega comunque alcun effetto in capo all’interessato, riguardando appunto soltanto l’intermediario e i propri obblighi di legge. LO SCUDO FISCALE , IL TRUST , LE POLIZZE E LE SOCIETA' ESTERE Scudo Ter, è una opportunità concessa dal legislatore, volta a sanare irregolari posizioni tributarie, che, secondo la ratio originale della norma, siano state costruite all’estero da persone fisiche. Tale opportunità può essere vista dal contribuente, anche come occasione e stimolo per meglio strutturare il proprio patrimonio in relazione sia ad obiettivi di protezione, sia a progetti di destinazione dello stesso nel futuro. La emersione di patrimoni che, solo per il fatto di essere detenuti in paesi diversi da quello di residenza fiscale, si pensavano protetti per assioma, potrebbe generare nel contribuente la necessità di ricreare in Italia,post Scudo, un analogo tipo di protezione. Ecco allora che al contribuente si affaccia un Menù di opportunità, che negli anni si sono venute ad affinare e integrare con sempre diverse forme giuridiche. Si fa riferimento ad esempio alle classiche Polizze Vita, dove, nella scelta del beneficiario, lo Scudante, potrà optare per forme giuridiche nuove per la nostra Legislazione, quali il Trust. Il Trust è uno strumento giuridico, che la Normativa Italiana ha recepito da quella Comunitaria, nel 1992, ma che ha alle spalle una storia millenaria di garanzia e sicurezza. La Polizza Vita, strumento già di per sé atto a proteggere il patrimonio conferito, può essere reso maggiormente efficace con l’introduzione di un soggetto, che intervenga anche in una fase futura di assenza del costituente la polizza ( per es. la premorienza). In tale situazione, eseguendo il mandato a suo tempo conferitogli, il Trustee si occuperà della gestione dei beni e della loro assegnazione nel tempo ai Beneficiari. Lo “Scudante” dopo aver provveduto al rimpatrio dei propri assets, finanziari ma anche non finanziari, potrebbe inoltre valutare l’opportunità di conferire gli stessi in un contenitore che, gestito da Terzi di propria fiducia ( il Trustee), avrebbe anche lo scopo di proteggere i beni conferiti, da qualsivoglia tipo di aggressione. Con l’ opportunità costituita dallo Scudo Ter,si dovranno dunque affrontare sia le problematiche di protezione del patrimonio scudato, sia le problematiche connesse alla liquidazione delle strutture societarie estere. Nello costituzione del Trust sarà opportuno valutare le interessanti agevolazioni tributarie esistenti allo stato attuale, e relative specificamente ai conferimenti in Trust, dove si possa identificare un parente stretto nel novero dei Beneficiari. I beni da conferire nel Trust possono però anche derivare dalla liquidazione di strutture societarie costituite all’estero e che per lungo tempo hanno svolto la funzione di contenitore protettivo del patrimonio finanziario del soggetto Scudante. Sarà indispensabile allora affrontare anche la fase di “smontaggio” dei vecchi contenitori e nel far ciò sarà necessario conoscere le norme correnti nello Stato estero dove ha sede la struttura da smontare, in modo da non cadere nella violazione delle stesse, in un momento in cui si provvede a regolarizzare la propria posizione tributaria italiana. www.assoconsulenza.com -- Postato da Virgilio Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader http://newsgroup.virgilio.it Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico![ Auf dieses Posting antworten ]
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- Pointbreak (16.10.2009 22:35)
