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STEFANO MASULLO E LO SCUDO FISCALE

Von: GVIGANO (gviganog@excite.it) [Profil]
Datum: 16.10.2009 20:44
Message-ID: <22164747.1255718750617.JavaMail.newsgroup@sc-ng-1>
Newsgroup: it.economia
ASSOCONSULENZA ASSOCIAZIONE ITALIANA CONSULENTI DI INVESTIMENTO


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LO SCUDO FISCALE E LE SUE APPLICAZIONI
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Egregi signori ,
lo scorso 23 settembre il Senato, primo ramo del Parlamento
italiano, ha approvato un sostanzioso emendamento al Decreto
Legge 103/2009, che prevede, in particolare, l'"allargamento"
dello Scudo Fiscale Ter.

Tale emendamento è stato altresì approvato dalla Commissione
Finanze e Bilancio della Camera dei Deputati lo scorso 24
settembre ed è quindi probabile che venga approvato dalla Camera
stessa entro il 3 ottobre 2009, termine ultimo per la
conversione in legge del decreto legge 103/2009, divenendo così
definitivamente efficace.

I principali cambiamenti che potrebbero intervenire rispetto
alle vigenti disposizioni contenute nella Legge 102/2009 (di
conversione del Decreto Legge 78/2009) e nel Decreto Legge
103/2009 sono i seguenti:

Il termine inizialmente previsto per la fine del periodo di
efficacia dello Scudo Fiscale Ter (15 aprile 2010) verrebbe
anticipatoal 15 dicembre 2009 (salvo successive probabili
proroghe). La copertura penale dello Scudo Fiscale Ter
riguarderebbe non solo i reati di omessa od incompleta
dichiarazione, bensì anche altri reati fiscali e societari,
quali falso in bilancio, false comunicazioni sociali,
dichiarazione fraudolenta, ecc. (esclusa pero' l'emissione di
fatture inesistenti). Tale copertura resterà inoltre preclusa
per quei contribuenti nei cui confronti fossero già stati
avviati accertamenti fiscali e per coloro a cui fosse stato
formalmente comunicato l'avvio di un procedimento penale.

Il campo di applicazione dello Scudo Fiscale sarebbe esteso
anche alle società collegate o controllate estere (CFC) di cui
all'art. 2359 CC. e artt. 167 e 168 del TUIR.

La legge di conversione, come detto, dovrà essere tassativamente
approvata dal Parlamento entro e non oltre il 3 ottobre p.v.,
dopodichè sarà necessaria la promulgazione da parte del
Presidente della Repubblica affinchè si verifichi l'effettiva
entrata in vigore delle nuove disposizioni.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 15 settembre scorso una
bozza di Circolare applicativa basata sulla normativa
attualmente vigente e necessiterà quindi di un ulteriore lasso
di tempo (qualche giorno, presumibilmente) per emanare la
bersione aggiornata e definitiva della Circolare che dovrà fare
chiarezza sulle modalità di attuazione, nonchè su altre
rilevanti questioni riguardanti le procedure di
rimpatrio/regolarizzazione.

Al termine del procedimento qui sopra descritto, provvederemo a
rivedere i nostri documenti e ad informarVi su ogni eventuale
ulteriore sviluppo.

ASSOCONSULENZA per il tramite dei propri vertici direttivi mette
a disposizione in maniera privilegiata ed esclusiva uno
strumento flessibile e strategico utilizzabile per valori
mobiliari liquidi , illiquidi , beni immobili , opere d'arte ,
partecipazioni societarie , autoveicoli , aromobili , natanti ,
per coloro che intendono beneficiare dello Scudo Fiscale Ter.

Si tratta di una polizza di Private Insurance emessa da un
importante compagnia di assicurazione e che rappresenta uno
strumento di pianificazione fiscale riconosciuto e legale.
Vi invitiamo quindi a contattare il nostro desk per trovare
insieme una soluzione su misura per le esigenze specifiche
Vostre de Vostri clienti.

Inviare mail a info@assoconsulenza.com

LO SCUDO FISCALE E LA SUA APPLICAZIONE
Le tanto attese modifiche alla normativa che disciplina lo scudo
hanno portato anche la previsione per cui sia le operazioni di
rimpatrio,sia quelle di regolarizzazione non comportano di per
sé obbligo di segnalazione da partedell’intermediario (e neppure
da parte del professionista) in materia di antiriciclaggio.

Ciò quantomeno relativamente a quelle operazioni per le quali
l’interessato consegue,proprio in virtù dello scudo fiscale,
effetti di protezione sotto il profilo penale. E a questo
proposito, lo spazio di copertura si è allargato a
ricomprendere – tra le varie fattispecie dei reati tributari –
non solo quelli di dichiarazione infedele e omessa
dichiarazione, ma anche quello di dichiarazione fraudolenta
mediante “fatture false” (resterebbe perseguibile invece il
reato di emissione di fatture false) e pure quello di
dichiarazione fraudolenta “mediante artifici”.

Inoltre, stante l’attuale dettato normativo, vi sarebbe garanzia
di non punibilità anche per l’occultamento e la distruzione di
scritture contabili.

E’ necessario che l’intermediario riceva la dichiarazione
riservata, firmata, entro il giorno di scadenza previsto dalla
legge e ne restituisca poi un esemplare controfirmato
all’interessato.

E’ bene sapere che la responsabilità di tutto quanto indicato in
dichiarazione ricade sul dichiarante/interessato; ciò vale anche
se il soggetto si avvale della facoltà di segnalare
all’intermediario (con apposito allegato alla dichiarazione) i
redditi percepiti a partire dal 1° gennaio 200 9, sempre
riconducibili alle attività scudate, siano essi determinati col
metodo “analitico” oppure con quello “forfetario”.

A questo proposito, giova precisare che il prelievo fiscale su
tali redditi determinati secondo il regime analitico (es.:
dividendi, cedole, etc.) avviene con applicazione delle distinte
aliquote di imposta sostitutiva o ritenuta (es: 12,5%, etc.).
Invece, la tassazione di tali redditi (anche solo presunti)
determinati secondo il criterio forfetario, deve avvenire con
aliquota del 27%.

Il versamento dell’imposta straordinaria (5%) dall’interessato
all’intermediario, entro il giorno di scadenza stabilito dalla
legge, è condizione necessaria perché si compia lo scudo.
L’intermediario dovrà a sua volta versare tale imposta
all’erario, senza possibilità di effettuare compensazioni (con
altri crediti ex D.lgs 241/97),ma tale adempimento non dispiega
comunque alcun effetto in capo all’interessato, riguardando
appunto soltanto l’intermediario e i propri obblighi di legge.

LO SCUDO FISCALE , IL TRUST , LE POLIZZE E LE SOCIETA' ESTERE

Scudo Ter, è una opportunità concessa dal legislatore, volta a
sanare irregolari posizioni tributarie, che, secondo la ratio
originale della norma, siano state costruite all’estero da
persone fisiche.
Tale opportunità può essere vista dal contribuente, anche come
occasione e stimolo per meglio strutturare il proprio patrimonio
in relazione sia ad obiettivi di protezione, sia a progetti di
destinazione dello stesso nel futuro.

La emersione di patrimoni che, solo per il fatto di essere
detenuti in paesi diversi da quello di residenza fiscale, si
pensavano protetti per assioma, potrebbe generare nel
contribuente la necessità di ricreare in Italia,post Scudo, un
analogo tipo di protezione.

Ecco allora che al contribuente si affaccia un Menù di
opportunità, che negli anni si sono venute ad affinare e
integrare con sempre diverse forme giuridiche.

Si fa riferimento ad esempio alle classiche Polizze Vita, dove,
nella scelta del beneficiario, lo Scudante, potrà optare per
forme giuridiche nuove per la nostra Legislazione, quali il
Trust.
Il Trust è uno strumento giuridico, che la Normativa Italiana ha
recepito da quella Comunitaria, nel 1992, ma che ha alle spalle
una storia millenaria di garanzia e sicurezza.

La Polizza Vita, strumento già di per sé atto a proteggere il
patrimonio conferito, può essere reso maggiormente efficace con
l’introduzione di un soggetto, che intervenga anche in una fase
futura di assenza del costituente la polizza ( per es. la
premorienza).

In tale situazione, eseguendo il mandato a suo tempo
conferitogli, il Trustee si occuperà della gestione dei beni e
della loro assegnazione nel tempo ai Beneficiari.

Lo “Scudante” dopo aver provveduto al rimpatrio dei propri
assets, finanziari ma anche non finanziari, potrebbe inoltre
valutare l’opportunità di conferire gli stessi in un contenitore
che, gestito da Terzi di propria fiducia ( il Trustee), avrebbe
anche lo scopo di proteggere i beni conferiti, da qualsivoglia
tipo di aggressione.

Con l’ opportunità costituita dallo Scudo Ter,si dovranno dunque
affrontare sia le problematiche di protezione del patrimonio
scudato, sia le problematiche connesse alla liquidazione delle
strutture societarie estere.

Nello costituzione del Trust sarà opportuno valutare le
interessanti agevolazioni tributarie esistenti allo stato
attuale, e relative specificamente ai conferimenti in Trust,
dove si possa identificare un parente stretto nel novero dei
Beneficiari.

I beni da conferire nel Trust possono però anche derivare dalla
liquidazione di strutture societarie costituite all’estero e che
per lungo tempo hanno svolto la funzione di contenitore
protettivo del patrimonio finanziario del soggetto Scudante.

Sarà indispensabile allora affrontare anche la fase
di “smontaggio” dei vecchi contenitori e nel far ciò sarà
necessario conoscere le norme correnti nello Stato estero dove
ha sede la struttura da smontare, in modo da non cadere nella
violazione delle stesse, in un momento in cui si provvede a
regolarizzare la propria posizione tributaria italiana.

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