CEPU CONDANNATO PER PUBBLICITA INGANNEVOLE SANZIONE 33'600 EURO
Von: anamto@katamail.com [Profil]
Datum: 19.05.2008 16:13
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PI6426 - CEPU-ESAME UNIVERSITARIO GRATIS Provvedimento n. 18259 L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO NELLA SUA ADUNANZA del 10 aprile 2008; SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci; VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146; VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, sostituito dal “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato con delibera dell’Autorità pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 6 dicembre 2007; VISTI gli atti del procedimento; I. RICHIESTA DI INTERVENTO Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 agosto 2007, integrata da ultimo in data 11 ottobre 2007, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza di un messaggio pubblicitario diffuso su Canale 5, in data 11 giugno 2007, alle ore 8:59 circa, dalla società Cesd S.r.l., relativo ad un’offerta per la preparazione gratuita di un esame universitario con il metodo Cepu. Nella richiesta di intervento si evidenzia che il sopraccitato spot pubblicitario, nel reclamizzare la possibilità di preparare gratuitamente un esame universitario con Cepu, ometterebbe di specificare l’esistenza di una particolare condizione di fruibilità della promozione, consistente nella necessità di acquistare un “pacchetto” di più esami (almeno quattro) per poter godere della preparazione gratuita ad un esame. II. MESSAGGIO Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in uno spot televisivo, diffuso sull’emittente “Canale 5”. Il messaggio, della durata di circa 20 secondi, è caratterizzato dalla presenza di una voce fuori campo che recita: “Esame strepitoso all’Università? Preparalo insieme a CEPU e scegli poi se continuare a studiare con noi. La qualità della preparazione CEPU è garantita. Informati subito 800 33 11 88”. Per tutta la durata dello spot, compaiono sullo schermo scritte in sovrimpressione che riportano alcune parole chiave del messaggio vocale e, in particolare: “Esame strepitoso”, “Insieme a CEPU”, “Gratuitamente” “Prova un esame con Cepu e scegl i”, “Preparazione Garantita”, “Informati subito CEPU 800 33 11 88”. Inoltre, contemporaneamente alla scritta “Prova un esame con Cepu e scegli”, compare esposto, in carattere di nota e per circa 2 secondi, un testo di quattro righe di colore blu recante: “Promozione valida per chi si iscrive fino al 30 giugno ad un minimo di quattro esami, il primo è gratuito. E se non lo superi puoi decidere di non continuare perdendo solo la quota di iscrizione, fino a un massimo di mille euro”. BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008 66 III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI In data 19 ottobre 2007, è stato comunicato al consumatore ed alla società Cesd S.r.l. (di seguito anche Cesd), in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del procedimento, precisando che l’eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto della richiesta di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146. IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento del 19 ottobre 2007, è stato richiesto alla Cesd S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, di fornire informazioni, corredate dalla relativa documentazione, riguardanti: le caratteristiche della promozione di cui al messaggio pubblicitario in oggetto, con particolare riferimento alle condizioni ed ai limiti di fruibilità della stessa; il periodo di validità dell’offerta pubblicizzata nel messaggio segnalato; il numero degli esami al quale occorre iscriversi per poter beneficiare dell’offerta, nonché il costo della relativa iscrizione; l’entità del rimborso in caso di rinuncia all’offerta per mancato superamento di un esame. La memoria della società Cesd S.r.l. Con memoria pervenuta in data 8 novembre 2007, la società Cesd S.r.l., con riferimento al messaggio in esame ed alla relativa promozione, ha rappresentato, in sintesi, quanto segue: – il messaggio pubblicitario in esame è relativo ad un’offerta di CEPU propriamente denominata “Esame strepitoso all’Università”; – il messaggio pubblicitario de quo è stato diffuso tra il 25 maggio ed il 28 luglio 2007 e non è più stato riproposto; – dall’esame del contenuto sia audio che video del messaggio, emerge la possibilità per il consumatore di poter provare un esame con CEPU. Inoltre, è altresì evidente che la fruibilità della promozione è connessa all’iscrizione ad un minimo di quattro esami e la prosecuzione nello studio è subordinata alla scelta del consumatore di continuare o meno nello studio, come evidenziato sia nel messaggio audio (“Scegli se poi continuare”, che nel testo video (“Scegli”); – il messaggio assolve integralmente al necessario dovere di informazione, ed appare indubitabile ed incontrovertibile che il contenuto del messaggio pubblicitario CEPU non presunta alcun elemento riconducibile alla fattispecie tipica di ingannevolezza, essendo assolutamente veritiero, trasparente e palese; – di nessun rilievo è l’assunto contenuto nella richiesta di intervento che ha determinato il presente procedimento, in relazione alla presunta omessa indicazione circa l’esistenza di una particolare condizione di fruibilità della promozione, consistente nella necessità di acquistare un pacchetto di più esami, atteso che nella parte video del messaggio si evince espressamente “Promozione valida per chi si iscrive fine al 30 giugno ad un minimo di quattro esami, il primo è gratuito. E se non lo superi puoi decidere di non continuare, perdendo solo la quota di iscrizione fino ad un massimo di mille euro”; – anche qualora il messaggio a video non fosse ritenuto satisfattivo dell’onere di informazione sulle condizioni dell’offerta, tale onere sarebbe comunque interamente assolto dalla fase BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008 67 precontrattuale. Il consumatore ha infatti la possibilità di concludere il contratto vedendosi garantito quanto il messaggio reclamizza. La prova di un esame gratuito con CEPU è assolta dal prezzo applicato che, senza promozione, è pari a 9.900 euro per quattro esami, mentre con la promozione è pari a 8.016,80 euro, con un risparmio di 1.883, 20 euro; – inoltre, nel caso in cui non venga superato l’esame, è facoltà del consumatore quella di risolvere il contratto ottenendo il relativo rimborso, decurtato della sola quota di iscrizione, pari a 1883,20 euro; – in sostanza, quanto enunciato nel messaggio non viene disatteso nella fase di formazione contrattuale, anzi viene espressamente consolidato dal momento che l’affidamento legittimo del consumatore nella promessa contenuta nel messaggio pubblicitario trova un preciso riscontro nelle stesse clausole contrattuali, che risultano del tutto conformi con il messaggio stesso. In data 30 gennaio 2008 è stata comunicata alle parti la data di conclusione della fase istruttoria ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”. V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento risulta diffuso a mezzo spot televisivo, in data 13 febbraio 2008 è stato richiesto il parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Con parere pervenuto in data 11 marzo 2008, la suddetta Autorità ha ritenuto che il messaggio sottoposto alla sua valutazione costituisca una fattispecie di pubblicità ingannevole. In particolare, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha rilevato che il messaggio - per l’enfasi e la categoricità, attribuita nei super e nel testo audio, alla gratuità del corso ed alla possibilità di provare per decidere successivamente se aderire ad un’offerta articolata - lascia intendere che sia possibile provare CEPU gratuitamente, senza oneri. Del resto, il super che riporta le condizioni di fruibilità dell’offerta pubblicizzata, per la brevità della sua durata sullo schermo, insufficiente a garantirne la lettura, per le dimensione del corpo tipografico, inidoneo a consentirne una compita comprensione e per la sua contestualità al super principale, di evidente leggibilità ed enfasi relativamente alla possibilità di scegliere se aderire dopo la prova, non appare sufficiente a rendere edotto il destinatario su tali condizioni, il che equivale all’omissione delle stesse informazioni. Il messaggio risulta pertanto idoneo a orientare indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione anche dell’enfasi riservata all’aspetto della gratuità e della possibilità della prova, perché lascia intendere, contrariamente al vero, che sia possibile provare un esame con CEPU gratuitamente, ossia a costo zero e in assenza di condizioni di fruibilità, inducendo i destinatari del messaggio al contatto con l’operatore Cesd S.r.l. sulla base di erronei convincimenti. VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE In via preliminare, si rileva che la valutazione della fattispecie in esame è effettuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146. Il messaggio diffuso a mezzo spot televisivo da Cesd S.r.l. ha ad oggetto la promozione di un’offerta, denominata “Esame strepitoso all’Università” relativa, tra l’altro, alla possibilità di BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008 68 usufruire gratuitamente di un corso di preparazione ad un esame universitario con il metodo CEPU. In particolare, la decodifica del messaggio lascia intendere, attraverso l’enfasi delle indicazioni vocali - “Esame strepitoso all’Università? Preparalo insieme a CEPU e scegli poi se continuare a studiare con noi” - e testuali – “Esame strepitoso”, “Insieme a CEPU”, “Gratuitamente” “Prova un esame con Cepu e scegli” – che la promozione in oggetto consenta a chi vi aderisce di poter provare (“Prova un esame con Cepu e scegli”) senza alcuna spesa (“Gratuitamente”) il metodo CEPU per la preparazione di un esame universitario e quindi, soltanto una volta provato il suddetto metodo, decidere se aderire o meno ad un’offerta più articolata della stessa CEPU (“Preparalo insieme a CEPU e scegli poi se continuare a studiare con noi” “Prova un esame con Cepu e scegli”). In realtà, come meglio chiarito nella memoria difensiva della società Cesd, la promozione in oggetto non permette affatto la fruizione gratuita ed incondizionata di un corso di preparazione ad un esame universitario, all’esito della quale il consumatore possa valutare se aderire o meno ad una più articolata proposta commerciale. Al contrario, la fruizione “gratuita” dell’esame è subordinata all’iscrizione ad un minimo di quattro esami, per cui, a parte la quota di iscrizione di 1.883,20 euro, è previsto il pagamento di una somma di 8.016,80 euro, comprensiva di tre corsi al costo unitario di 1.883,20 euro e del materiale editoriale (484 euro). Secondo Cesd, tale essenziale condizione di fruibilità della promozione sarebbe sufficientemente esplicitata sia dal super presente nella schermata video e recante il testo “Promozione valida per chi si iscrive fine al 30 giugno ad un minimo di quattro esami, il primo è gratuito. E se non lo superi puoi decidere di non continuare, perdendo solo la quota di iscrizione, fino ad un massimo di mille euro”, sia dalle informazioni rese in fase precontrattuale dalla stessa Cesd e riportate altresì sulla relativa modulistica contrattuale. Inoltre, Cesd ha fatto presente che, in ogni caso, è facoltà del consumatore - che non abbia superato il primo esame e non intenda fruire della garanzia “Promosso o ripreparato” - di risolvere il contratto ottenendo il rimborso delle somme versate, ad eccezione della sola quota di iscrizione. Le argomentazioni di Cesd appaiono prive di pregio. Per quanto concerne, in primo luogo, il super informativo, deve osservarsi, conformemente a quanto rilevato dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che questo risulta manifestamente inidoneo a garantire al destinatario del messaggio una corretta informazione circa le condizioni di fruibilità dell’offerta e, in particolare, sulla circostanza che la fruizione dell’esame “gratuito” sia subordinata all’iscrizione ad un pacchetto di almeno quattro esami. A questo proposito, risultano elementi determinanti nel processo valutativo: la brevità della durata del super, che appare e scompare dopo poco più di due secondi e rende alquanto difficoltosa la lettura del messaggio; l’insufficiente dimensione del testo, estremamente ridotta, anche in relazione al corpo principale del messaggio, e tale da non garantire una perfetta comprensibilità del contenuto del super; la contestualità con il super principale, che risulta al contrario di evidente leggibilità ed enfasi circa la possibilità di scegliere se aderire a CEPU soltanto dopo la prova; l’evidente contraddittorietà tra messaggio vocale – “Preparalo insieme a CEPU e scegli poi se continuare a studiare con noi” – e super informativo - “E se non lo superi puoi decidere di non continuare”. Per quanto concerne, in secondo luogo, l’eccezione di Cesd sulla possibilità di acquisire chiarimenti ed informazioni sulla promozione in fase precontrattuale, è sufficiente ricordare in BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008 69 questa sede che l’Autorità ha avuto modo di chiarire in più occasioni che l’idoneità ingannatoria del messaggio non può essere esclusa dalla circostanza che il consumatore sia in grado di apprendere informazioni essenziali – come, in questo caso, le condizioni di fruizione della promozione - in un momento immediatamente successivo alla consultazione del messaggio, quale la fase precontrattuale, da fonti esterne al messaggio medesimo. Infatti, il Codice del Consumo intende salvaguardare la libertà di autodeterminazione del consumatore da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque all’operatore commerciale un preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa. Per quanto riguarda, da ultimo, la valutazione circa la facoltà riservata al consumatore che non superi il primo esame di risolvere il contratto ottenendo un parziale rimborso delle somme versate, deve osservarsi che questa risulta assorbita dalle considerazioni già formulate sull’insufficiente leggibilità del super informativo. In ogni caso, l’assunto di Cesd si pone in evidente contrasto con l’apparente carattere “gratuito” della preparazione reclamizzata nel messaggio in esame. Infatti, anche iscrivendosi al pacchetto di quattro esami, il consumatore che non riesca a superare il primo esame e conseguentemente decida di risolvere il contratto non otterrà il rimborso dell’intera somma versata, in quanto verrà in ogni caso trattenuto il valore della quota di iscrizione. Circostanza quest’ultima che risulta ex se determinante nel dimostrare la non gratuità della promozione e la conseguente ingannevolezza del messaggio pubblicitario. VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, con la decisione che accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di specie, infatti, la condotta è stata posta a partire da una data antecedente il 21 settembre 2007, data di entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n. 146/07. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 26, comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa. Con riguardo alla gravità della violazione, si è considerata l’ampiezza e la capacità di penetrazione del messaggio che, in ragione delle modalità di diffusione, spot televisivo su emittenti nazionali, è suscettibile di aver raggiunto un numero considerevole di consumatori. Nella fattispecie in esame, si è sì tenuto conto, altresì, della debolezza psicologica dei destinatari del messaggio, atteso che la promozione è rivolta a soggetti che necessitano di una particolare assistenza nella preparazione di esami universitari. Va, inoltre, tenuta in considerazione l’importanza dell’operatore pubblicitario posto che Cesd – Cepu rappresenta uno dei principali operatori nazionali nel settore della preparazione agli esami universitari. Per quanto riguarda la durata, dagli elementi disponibili in atti forniti dallo stesso operatore pubblicitario e indicati nelle risultanze istruttorie, risulta che il BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008 70 messaggio oggetto della presente valutazione è stato diffuso tra maggio e luglio del 2007, per un periodo complessivo pari a circa due mesi. Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società Cesd S.r.l. è determinata in misura pari a 33.600 € (euro trentatremilaseicento euro). RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il messaggio pubblicitario diffuso a mezzo stampa dalla società Cesd S.r.l., per i profili evidenziati, è idoneo ad indurre in errore i consumatori circa le caratteristiche dell’offerta reclamizzata, con particolare riferimento alle omissioni circa l’esistenza di particolari condizioni di fruibilità della promozione “Esame strepitoso all’Università”, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico, ai sensi degli articoli 19, 20 e 21, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146; DELIBERA a) che il messaggio pubblicitario descritto al paragrafo II del presente provvedimento, diffuso dalla società Cesd S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e b), del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione; b) che, per la violazione di cui al punto a), alla società Cesd S.r.l. sia irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 33.600 € (trentatremilaseicento euro). La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento, così come previsto dal Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237. Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo periodo. Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato. Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008 71 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146, entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso. IL SEGRETARIO GENERALE Luigi Fiorentino IL PRESIDENTE Antonio Catricalà il presente provvedimento non è definitivo[ Auf dieses Posting antworten ]
