Re: versamenti in conto capitale
Von: Mr. Tatoo (mistertatoobasta@spamgmail.com.invalid) [Profil]
Datum: 06.11.2009 18:54
Message-ID: <6tz2ek8flulq$.v3jnjty6k5zr.dlg@40tude.net>
Newsgroup: it.discussioni.commercialisti
Datum: 06.11.2009 18:54
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Il Fri, 06 Nov 2009 16:30:58 +0100, Tango- ha scritto: > Mr. Tatoo ha scritto: > >> Il Fri, 06 Nov 2009 12:31:59 +0100, Tango- ha scritto: > >> Ti riferisci ovviamente al caso della perdita d'esercizio coperta dai soci, >> in sede di assemblea per l'approvazione del bilancio, mediante contestuale >> rinuncia del credito da loro vantato per i finanziamenti concessi alla >> società. >> In tal caso si ha compensazione delle 2 posizioni ed è evidente che nulla >> transita a conto economico. Alla riapertura dei conti l'esercizio >> successivo si esegue la scrittura debito vs soci per finanziamenti @ >> perdita d'esercizio. > >> Diverso è il caso della rinuncia del credito per finanziamento comunicata >> dal socio in corso d'anno, che non può che essere evidenziata a conto >> economico come sopravvenienza. > > Perchè Piero? Io la rinuncia la vedo comunque riconducibile all'apporto di > capitale. Conseguentemente andrà ad incrementare il patrimonio netto della > società senza passare da conto economico. Rileggendo la mia affermazione, mi rendo conto che è eccessiva. Intendevo dire che se la rinuncia al finanziamento è fatta senza ulteriori indicazioni, la stessa dovrebbe valere come remissione del debito e pertanto essere acquisita dalla società come sopravvenienza. Il mio ragionamento si fonda su una ricerca che avevo fatto parecchi anni fa, che concludeva così (e che in qualche modo stabiliva il principio per cui le riserve si aumentano o diminuiscono solo per volontà assembleare). Trovo anche autorevole dottrina, anche se datata, conforme (G.E. Colombo Società 1999). Ma nel frattempo è stato introdotto l'art. 2467 c.c., che fa prevalere lo status di socio sulla causa del finanziamento; il principio della preminenza della sostanza sulla forma si è consolidato; l'OIC 28 stabilisce poi che la conversione del finanziamento in apporto transiti direttamente a riserva. Su questo sono d'accordo anch'io, anche se credo che sarebbe opportuno che il socio esplicitasse l'intento della conversione da mutuo ad apporto. Tu, come credo la maggioranza della dottrina, nella rinuncia ci vedi in ogni caso l'intento di apporto. Te lo concedo..:-)) col dubbio che la volontà, come ho detto, dovrebbe essere esplicita. Ma ragionando in astratto, la riserva così creata che caratteristiche ha? Secondo alcuni è assimilabile alla riserva sovrapprezzo azioni, quindi è disponibile, e distribuibile se la riserva legale ha superato il quinto del capitale sociale. Se poco dopo la rinuncia al finanziamento e la conseguente acquisiszione a patrimonio netto l'assemblea ne deliberasse la distribuzione, lo riterresti legittimo? Lasciando stare l'aggiramento dell'art. 2467 c.c... -- Ciao Mr. Tatoo[ Auf dieses Posting antworten ]
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- Tango- (06.11.2009 19:05)
- Ale (07.11.2009 09:44)
- 4 soli tramontano (07.11.2009 10:19)
- Ale (07.11.2009 10:30)
- Ale (07.11.2009 10:31)
- 4 soli tramontano (07.11.2009 10:39)
- Tango- (07.11.2009 12:52)
