Re: NOTIFICA ICI VIA POSTALE-VALE LA SPEDIZIONE O IL RICEVIMENTO?
Von: casanmaner (xxx@tin.it) [Profil]
Datum: 04.07.2008 16:59
Message-ID: <486e3ab6$0$35966$4fafbaef@reader2.news.tin.it>
Newsgroup: it.economia.fisco it.discussioni.commercialisti
Datum: 04.07.2008 16:59
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"Ludwig" <ludwig@profservices.it> ha scritto nel messaggio news:g4lb52$v40$1@tdi.cu.mi.it... > > C'è e dall'ufficio viene rispettata. Se io invio racc.ta il 30.12 e il > contribuente la riceve il 05.01 sono rispettati tutti i diritti. Dopo > tutto il contribuente ha diritto fino al 60 giorno per spedire il ricorso. Ti faccio un esempio. Dalle istruzione di UNICO 2008 leggo: "Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella presente dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31 dicembre 2012..." E se il 4/1/2009 elimino la documentazione fiscale relativo ad UNICO 2008? Come faccio a difendermi? Tu mi dirai che farei beni a conservare i documenti per un altro po' di tempo. Ma quanto tempo? Una settimana, un mese, due settimane, sei mesi, un anno? Ti pare che un contribuente debba rimanere in attesa di un termine che non dipende dalla legge ma dall'operato di un soggetto terzo? Ti sembra conforme al diritto che un contribuente non possa fare affidamento ad un termine certo e non variabile (come è quello della consegna da parte della posta)? Non è vero che tutti i diritti sono rispettati. Perché il contribuente per legge ha diritto a vedersi notificato un accertamento (irpef ad es.) entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiaraizone. Trascorso tale termine nessun accertamento può essere a lui notificato, pena la possibilità che non sia messo in condizione di difendersi adeguatamente potendo lo stesso fare affidamento su quel termine e potendosi sbarazzare degli elementi di prova successivamente a quel termine. Il contribuente deve, dopo il 31/12, poter non dover conservare nulla perché dopo quella data nulla gli può essere richiesto > > Allora esempio inverso: Tu fai ricorso (sempre nell'esempio di prima) il 4 > marzo lo invii e la CP lo riceve il 10.03. > E' valido o no?? > Se si, allora è valòido anche la natofica dell'Ade, se no allora non > sarebbero validi almeno il 90% dei ricorsi. > Sono termini relativi ad atti di natura differente. L'accertamento e un atto di natura sostanziale e il termine è fissato per consolidare la posizione giuridica di fronte all'amministrazione finanziaria. Il secondo ha natura processuale e serve a far sorgere in capo al contribuente il diritto ad iniziare il processo entro i termini che mi sono concessi. E infatti anche la corte costituzionale si è sempre espressa con riferimento ai termini processuali nell'ambito degli atti processuali. Mai si è espressa in tema di atti di natura sostanziale quale è un avviso di accertamento. Mi sembra che non abbiate capito il punto della questione. Se il termine è fissato per garantire la posizione del contribuente di fronte alle richieste dell'erario questi deve poter fare affidamento su di un termine ultimo che non dipenda dalla "macchina amministrativa". Diversamente un contribuente potrebbe trovarsi esposto ad un avviso di accertamento successivamente al termine ultimo fissato dalla legge, termine sul quale il contribuente deve far affidamento. Pensa che era così per la questione dei ruoli e delle cartelle di pagamento e guarda come la giurisprudenza aveva sentenziato e come il legislatore alla fine ha modificato tutto il meccanismo per rispettare il principio che il contribuente non deve potersi trovare di fronte a termini "volatili". ciao[ Auf dieses Posting antworten ]
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- Ludwig (04.07.2008 17:06)
- Ale (04.07.2008 17:08)
- augusto321@hotmail.com (06.07.2008 00:58)
- Ale (07.07.2008 13:35)
- Ludwig (08.07.2008 08:36)
- Ale (08.07.2008 16:03)
- ponziopilato (08.07.2008 16:15)
- Ale (08.07.2008 16:20)
- ponziopilato (08.07.2008 16:23)
- Ale (08.07.2008 16:35)
