Per esperti di diritto processuale civile: conversione del pignoramento.
Von: Giorgino (giorg@yahooo.it) [Profil]
Datum: 02.11.2009 21:06
Message-ID: <hcne3b$esu$1@tdi.cu.mi.it>
Newsgroup: it.diritto
Datum: 02.11.2009 21:06
Message-ID: <hcne3b$esu$1@tdi.cu.mi.it>
Newsgroup: it.diritto
E' corretto sostenere che oggi non è più possibile chiedere la conversione del pignoramento UNA VOLTA CHE E' STATA GIA' DISPOSTA LA VENDITA (anche se trattasi di vecchia procedura esecutiva ? Riporto di seguito alcune argomentazioni a supporto di questa tesi. Il D.L. 35/2005, convertito con modificazioni nella L. 80/2005, ha introdotto rilevanti modifiche al processo di esecuzione e, in particolare, alla disciplina della vendita forzata immobiliare, entrate in vigore (a seguito di differimento disposto con L. 263/2005) il primo marzo 2006, contemporaneamente all'entrata in vigore della L. 52/2006 che ha introdotto modificazioni in materia di esecuzioni mobiliari e presso terzi e alla disciplina delle opposizioni all'esecuzione. La L. 263/2005 ha disposto che le nuove disposizioni debbano trovare applicazione anche alle procedure esecutive pendenti alla predetta data con la deroga che qualora sia già stata ordinata la vendita, "la stessa ha luogo con le norme precedentemente in vigore". L'espressione utilizzata, "la stessa ha luogo" (art. 1, comma 6, L. 263/2005), non consente di ritenere che, una volta ordinata la vendita, il processo esecutivo debba continuare con le norme previgenti, ma soltanto che LE MODALITA' DELLA VENDITA dovranno seguire la vecchia disciplina. Anche qualora in una procedura esecutiva sia già stata ordinata la vendita alla data del 1 marzo 2006, quindi, alla stessa si applicheranno le nuove norme in materia di disciplina della sospensione del processo, di opposizioni all'esecuzione, di redazione del decreto di trasferimento, di controversie in materia di distribuzione. La nuova formulazione dell'art. 495 c.p.c. non consente più, come in precedenza, che l'istanza di conversione venga presentata "in qualsiasi momento anteriore alla vendita". Ora il termine ultimo per chiedere la conversione del pignoramento è costituito dal momento in cui il giudice dispone la vendita poiché la conversione non attiene alle modalità di svolgimento della vendita. E' corretto ? Ringrazio anticipatamente.-[ Auf dieses Posting antworten ]
