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Re: ancora sulla durata delle garanzie...

Von: Ray (pillosotogli_questa_scritta@virgilio.it) [Profil]
Datum: 08.07.2008 13:13
Message-ID: <48734bd5$0$18149$4fafbaef@reader3.news.tin.it>
Newsgroup: it.diritto
"Alessandro D'Oria" <aledoriaLEVA@alice.it> ha scritto nel messaggio
news:6vn3741onn2l0uvms2180vhg099u9julim@4ax.com...
> Il giorno Sat, 05 Jul 2008 15:37:08 +0200, l'imputato Uplbet
> <nessuno@nessunia.it>, ha rilasciato le seguenti, compromettenti,
> dichiarazioni spontanee che verranno valutate in giudizio :
>
>>A questo punto pero' permettimi di approfittare della tua saggezza
>>legale per chiedere il tuo parere su come il consumatore si debba
>>muovere in caso di guasto che si manifesti dopo il 6o mese e fino al
>>24o), per far valere il proprio diritto alla garanzia legale
>>(supponendo che il venditore abbia un atteggiamento "resistente"):
>>deve ricorrere ad una perizia tecnica? oppure ...?
>>--
> Giurisprudenza più recente (avallata anche da buona parte della
> dottrina) ha stabilito che trascorsi i 6 mesi, il consumatore debba si
> dimostrare l'esistenza del difetto, ma per una maggiore tutela sotto
> il profilo di "distribuzione dell'onere della prova", il terzo comma
> dell'art. 132 debba essere interpretato nel senso che COMUNQUE sul
> venditore grava SEMPRE l'onere della prova contraria.
> Imho la perizia tecnica mi pare francamente eccessiva, tranne in casi
> sporadici e particolari.

Chiedo scusa, ma il comma 3 art. 132 cita esclusivamente i difetti di
conformità riscontrati entro i primi 6 mesi, come può aprirsi a tali
interpretazioni?
Scusate se insisto ma un "salvo prova contraria" quando la difformità si
manifesta entro i 6 mesi non sembra significare che la prova contraria
dovrebbe esistere anche oltre...

Grazie
RAY



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