Re: ancora sulla durata delle garanzie...
Von: Ray (pillosotogli_questa_scritta@virgilio.it) [Profil]
Datum: 08.07.2008 13:13
Message-ID: <48734bd5$0$18149$4fafbaef@reader3.news.tin.it>
Newsgroup: it.diritto
Datum: 08.07.2008 13:13
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"Alessandro D'Oria" <aledoriaLEVA@alice.it> ha scritto nel messaggio news:6vn3741onn2l0uvms2180vhg099u9julim@4ax.com... > Il giorno Sat, 05 Jul 2008 15:37:08 +0200, l'imputato Uplbet > <nessuno@nessunia.it>, ha rilasciato le seguenti, compromettenti, > dichiarazioni spontanee che verranno valutate in giudizio : > >>A questo punto pero' permettimi di approfittare della tua saggezza >>legale per chiedere il tuo parere su come il consumatore si debba >>muovere in caso di guasto che si manifesti dopo il 6o mese e fino al >>24o), per far valere il proprio diritto alla garanzia legale >>(supponendo che il venditore abbia un atteggiamento "resistente"): >>deve ricorrere ad una perizia tecnica? oppure ...? >>-- > Giurisprudenza più recente (avallata anche da buona parte della > dottrina) ha stabilito che trascorsi i 6 mesi, il consumatore debba si > dimostrare l'esistenza del difetto, ma per una maggiore tutela sotto > il profilo di "distribuzione dell'onere della prova", il terzo comma > dell'art. 132 debba essere interpretato nel senso che COMUNQUE sul > venditore grava SEMPRE l'onere della prova contraria. > Imho la perizia tecnica mi pare francamente eccessiva, tranne in casi > sporadici e particolari. Chiedo scusa, ma il comma 3 art. 132 cita esclusivamente i difetti di conformità riscontrati entro i primi 6 mesi, come può aprirsi a tali interpretazioni? Scusate se insisto ma un "salvo prova contraria" quando la difformità si manifesta entro i 6 mesi non sembra significare che la prova contraria dovrebbe esistere anche oltre... Grazie RAY[ Auf dieses Posting antworten ]
