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Re: ancora sulla durata delle garanzie...

Von: Uplbet (nessuno@nessunia.it) [Profil]
Datum: 07.07.2008 11:56
Message-ID: <8mp374lth4mfkig0p94rva7dsq9u3k6jgq@4ax.com>
Newsgroup: it.diritto
Il Mon, 07 Jul 2008 09:28:53 GMT, Alessandro D'Oria
<aledoriaLEVA@alice.it> ha scritto:

>Giurisprudenza più recente (avallata anche da buona parte della
>dottrina) ha stabilito che trascorsi i 6 mesi, il consumatore debba si
>dimostrare l'esistenza del difetto

vorrei solo una precisazione importante in proposito: trascorsi i sei
mesi, il consumatore deve dimostrare semplicemente l'esistenza del
difetto (prodotto guasto o malfunzionante), o deve dimostrare
l'esistenza del difetto di conformita'?

> ma per una maggiore tutela sotto
>il profilo di "distribuzione dell'onere della prova", il terzo comma
>dell'art. 132 debba essere interpretato nel senso che COMUNQUE sul
>venditore grava SEMPRE l'onere della prova contraria.

interessante, grazie

>Imho la perizia tecnica mi pare francamente eccessiva, tranne in casi
>sporadici e particolari.

condivido, saluti
---
Uplbet

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