Re: ancora sulla durata delle garanzie...
Von: Alessandro D'Oria (aledorialeva@alice.it) [Profil]
Datum: 04.07.2008 23:19
Message-ID: <1v1t64tn8beucii9ebft1eoced6d97l27t@4ax.com>
Newsgroup: it.diritto
Datum: 04.07.2008 23:19
Message-ID: <1v1t64tn8beucii9ebft1eoced6d97l27t@4ax.com>
Newsgroup: it.diritto
Il giorno Fri, 04 Jul 2008 18:49:32 +0200, l'imputato Uplbet <nessuno@nessunia.it>, ha rilasciato le seguenti, compromettenti, dichiarazioni spontanee che verranno valutate in giudizio : > Ovviamente sono certo >che conosci bene la definizione della legge in merito alla >"conformita' al contratto di vendita" >-- Facciamo chiarezza... Il codice del consumo ha introdotto, oltre ai c.d. "vizi del prodotto", e oltre al più grave "aliud pro alio" (che si configura quando un bene sia completamente diverso da quello contrattato, appartenendo ad altro genere, o sia assolutamente privo delle delle capacità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'utente), un tertium genus, ovverossia il "difetto di conformità" che, secondo parte della dottrina (mi vengono in mente Ghidini, Cesaroni, De Cristofaro, Oppo, Zaccaria) altro non è che quel bene che "non presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo di quello compravenduto, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte a riguardo da venditore, produttore, dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura" (così R.Mongillo, Il difetto di conformità nella vendita di beni di consumo, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006). Qualche esempio ? - un bene che non rispetta standards minimi di sicurezza; - un bene che non presenta standards minimi di sicurezza rispetto a determinate categorie di persone (es. bambini e anziani); - un bene difforme dalle caratteristiche elencate nella pubblicità - un bene che non abbia le istruzioni di montaggio sufficientemente chiare da poter esser montato con estrema facilità da persona di media esperienza; - un bene che abbia l'etichetta fuorviante (per es. un capo di abbigliamento con etichetta non sufficientemente chiara riguardo al metodo di lavaggio); - un bene per il quale il venditore non abbia fornito istruzioni; precise circa la modalità di utilizzo, conservazione e manutenzione; - varie ed eventuali. Rimedi per il venditore in caso di difetto di conformità ? Beh, provare che il compratore poteva riconoscere i difetti al momento dell'acquisto. Non pare equo, infatti, riconoscere al compratore tutti i rimedi previsti dal codice del consumo qualora egli sia stato messo in grado di riconoscerli "ictu oculi"... Tuttavia, secondo alcuni autori (D.Rubino), in tali casi andrebbero valutate tutte le particolarità del caso di specie, ovverossia prendendo in considerazione "anche le conoscenze specifiche del consumatore, al fine di poter verificare se egli versi effettivamente in colpa nella cura dei propri interessi". E, trattandosi di beni al consumo, appare quantomeno improbabile che l'acquirente abbia conoscenze specifiche in ordine all'acquisto effettuato, che esulano dalla sfera dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta. E concludendo, giusto per precisare, ricordo che il diritto per esercitare il diritto di garanzia si prescrive in...26 mesi (24 mesi + 2 per la denuncia del difetto). Saluti, Alex[ Auf dieses Posting antworten ]
Antworten
- Uplbet (05.07.2008 10:46)
- Alessandro D'Oria (05.07.2008 12:38)
- Uplbet (05.07.2008 15:37)
- Alessandro D'Oria (07.07.2008 11:28)
