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Re: ancora sulla durata delle garanzie...

Von: Alessandro D'Oria (aledorialeva@alice.it) [Profil]
Datum: 04.07.2008 23:19
Message-ID: <1v1t64tn8beucii9ebft1eoced6d97l27t@4ax.com>
Newsgroup: it.diritto
Il giorno Fri, 04 Jul 2008 18:49:32 +0200, l'imputato Uplbet
<nessuno@nessunia.it>, ha rilasciato le seguenti, compromettenti,
dichiarazioni spontanee che verranno valutate in giudizio :

> Ovviamente sono certo
>che conosci bene la definizione della legge in merito alla
>"conformita' al contratto di vendita"
>--
Facciamo chiarezza...
Il codice del consumo ha introdotto, oltre ai c.d. "vizi del
prodotto", e oltre al più grave "aliud pro alio" (che si configura
quando un bene sia completamente diverso da quello contrattato,
appartenendo ad altro genere, o sia assolutamente privo delle delle
capacità funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'utente), un
tertium genus, ovverossia il "difetto di conformità" che, secondo
parte della dottrina (mi vengono in mente Ghidini, Cesaroni, De
Cristofaro, Oppo, Zaccaria) altro non è che quel bene che "non
presenta le qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso
tipo di quello compravenduto, che il consumatore può ragionevolmente
aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle
dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni
fatte a riguardo da venditore, produttore, dal suo agente o
rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura"
(così R.Mongillo, Il difetto di conformità nella vendita di beni di
consumo, Edizioni Scientifiche Italiane, 2006).
Qualche esempio ?
- un bene che non rispetta standards minimi di sicurezza;
- un bene che non presenta standards minimi di sicurezza rispetto a
determinate categorie di persone (es. bambini e anziani);
- un bene difforme dalle caratteristiche elencate nella pubblicità
- un bene che non abbia le istruzioni di montaggio sufficientemente
chiare da poter esser montato con estrema facilità da persona di media
esperienza;
- un bene che abbia l'etichetta fuorviante (per es. un capo di
abbigliamento con etichetta non sufficientemente chiara riguardo al
metodo di lavaggio);
- un bene per il quale il venditore non abbia fornito istruzioni;
precise circa la modalità di utilizzo, conservazione e manutenzione;
- varie ed eventuali.

Rimedi per il venditore in caso di difetto di conformità ? Beh,
provare che il compratore poteva riconoscere i difetti al momento
dell'acquisto. Non pare equo, infatti, riconoscere al compratore tutti
i rimedi previsti dal codice del consumo qualora egli sia stato messo
in grado di riconoscerli "ictu oculi"...
Tuttavia, secondo alcuni autori (D.Rubino), in tali casi andrebbero
valutate tutte le particolarità del caso di specie, ovverossia
prendendo in considerazione "anche le conoscenze specifiche del
consumatore, al fine di poter verificare se egli versi effettivamente
in colpa nella cura dei propri interessi". E, trattandosi di beni al
consumo, appare quantomeno improbabile che l'acquirente abbia
conoscenze specifiche in ordine all'acquisto effettuato, che esulano
dalla sfera dell'attività imprenditoriale o professionale
eventualmente svolta.

E concludendo, giusto per precisare, ricordo che il diritto per
esercitare il diritto di garanzia si prescrive in...26 mesi (24 mesi +
2 per la denuncia del difetto).

Saluti,
Alex





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