Re: edilizia
Von: ivano.ronzitti@gmail.com [Profil]
Datum: 09.05.2008 19:03
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Newsgroup: it.diritto
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On 9 Mag, 14:42, "Anna" <a.corp...@rfi.it> wrote: > Cerco la sentenza della Corte di Appello di Roma, sezione II, sentenza del > 24 gennaio 2008 - Pres. D'Auria; Rel. D'Auria. > Chi mi può aiutare? EDILIZIA E URBANISTICA - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI App. Roma Sez. II, 24-01-2008 Fatto Diritto P.Q.M. Svolgimento del processo Con atto di citazione del 3 dicembre 1991 Ca.Do. e Be.Al. premesso di aver stipulato preliminare avente ad oggetto terreno su cui era stato realizzato al rustico un edificio abusivo, evocavano in giudizio la controparte Sa.Am. al fine di sentire accertare l'obbligo di essa convenuta ad ottenere la sanatoria edilizia per l'immobile sito in Albano Laziale e meglio in atti descritto. Inoltre, chiedevano l'emissione di sentenza di condanna nei suoi confronti a stipulare l'atto notarile di trasferimento e/o sentenza costitutiva che tenesse luogo al contratto non concluso. Si costituiva la convenuta chiedendo, non solo il rigetto della domanda, ma a sua volta proponendo riconvenzionale al fine di ottenere la risoluzione del contratto per colpa della controparte. Il giudice di primo grado con sentenza del 15 aprile 2002 accertato che l'immobile oggetto della compravendita era abusivo, dichiarava nullo il contratto respingendo quindi sia la domanda attrice che la riconvenzionale in considerazione del fatto che entrambe le domande presupponevano la validità del contratto preliminare stipulato. Avverso la predetta sentenza proponevano appello i promittenti acquirenti deducendo che per il bene oggetto del preliminare era stata richiesta sanatoria edilizia, e quindi il definitivo poteva essere stipulato. Si costituiva la parte appellata la quale chiedeva la conferma della sentenza di primo grado e comunque il rigetto della domanda in quanto gli appellanti si erano fatti consegnare i documenti relativi alla pratica di condono volendo essi completare l'iter amministrativo. Anzi a sua volta proponeva appello incidentale per ottenere la risoluzione del preliminare per colpa della controparte. Motivi della decisione In relazione allo specifico motivo di gravame, certamente il preliminare posto in essere non può considerarsi nullo. Il giudice di primo grado ha rilevato che l'oggetto del preliminare era un immobile abusivo e quindi l'oggetto era da considerare privo del requisito della liceità. Invero come ha statuito la Suprema Corte la sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della legge n. 47 del 1985 con riferimento a vicende negoziali relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria deve ritenersi limitata ai trasferimenti aventi effetto reale, e non anche estesa ai contratti dalla efficacia meramente obbligatoria (quale il preliminare di vendita), in relazione ai quali trova, pertanto, applicazione la (diversa) norma di cui all'art. 15 della legge n. 10 del 1977, a mente della quale la nullità di tali contratti, se relativi ad immobili privi di concessione, non può essere fatta valere in giudizio qualora risulti che il promissario acquirente fosse a conoscenza della circostanza della mancata concessione, e che tale conoscenza emerge inequivocabilmente dalle lettere che le parti si sono scambiate prima del processo, dalle iniziative cautelari svolte prima del processo e dalla richiesta di sanatoria avanzata proprio dagli attuali appellanti (in senso analogo vedi cass. del 1994 n. 4717). Ma come emerge dalla missiva del Comune di Albano Laziale per l'immobile de quo non è mai stata rilasciata la relativa concessione edilizia in sanatoria. Vero è che ai sensi dell'art. 40 l. 28 febbraio 1985 n. 47 è possibile effettuare il trasferimento di immobile abusivo mediante dichiarazione che è stata presentata domanda di sanatoria e se risulta il versamento delle prime due rate della oblazione ma tale disciplina si riferisce all'ipotesi in cui il bene possa essere sanato. Nel caso in esame vi è un vincolo paesaggistico come si desume dalla richiesta del parere dell'autorità che è preposta alla tutela del detto vincolo indicata nella missiva del comune alle parti (nulla osta ai sensi della legge 1089/1939 e nullaosta ai sensi della legge 1497/39). Ai sensi dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (in base alla quale è stata presentata la seconda domanda di condono) per conseguire la concessione in sanatoria nel caso di interventi edilizi nelle zone e fabbricati sottoposti a vincolo, ai sensi della legge 1 giugno 1939 n. 1089 occorre quale presupposto indispensabile l'autorizzazione della Amministrazione preposta alla tutela del vincolo, e tale adempimento era stato espressamente richiesto dal comune alla parte (vedi documenti). Fino a che una tale autorizzazione non sarà stata data (o eventualmente rigettata) neppure può emettersi sentenza che tenga luogo al contratto non concluso, trattandosi di bene non oggetto di atti di commercio. Del resto la stessa parte sembra essere conscia di tale adempimento allorché ha chiesto di accertare l'obbligo di conseguire la sanatoria. Premesso che il rilascio della concessione in sanatoria è un atto della P.A., a cui la parte è sostanzialmente estranea, in ogni caso l'art. 31 3 comma l. 28 febbraio 1985 n. 47 consente ad ogni interessato e quindi anche ai promissori acquirenti di svolgere le pratiche per conseguire la sanatoria. Del resto il teste Da.Tr. escusso in primo grado, ha precisato di essere stato incaricato dalle parti in causa nella sua qualità di geometra, dopo che il notaio ravvisando delle incongruenze non volle stipulare l'atto definitivo, di seguire la pratica di condono ed egli fece effettuare una nuova istanza di condono in base alla nuova legge nelle more intervenute (ciò è confermato dal fatto che il comune ha precisato che erano state presentate ben due istanze di condono). Inoltre in concreto gli stessi appellanti hanno sollecitato il sindaco di Albano Laziale a definire la pratica edilizia, e quindi allo stato non pare che vi sia un inadempimento della promissoria venditrice che per quello che emerge ha contribuito nell'ambito delle sue possibilità a conseguire la sanatoria sia presentando una nuova istanza di condono (la prima era incongrua in quanto la data di realizzazione era successiva al termine di scadenza 1/10/1983 inserito nella legge 28 febbraio 1985 sia incaricando d'accordo con la controparte un tecnico). Inoltre il che appare definitivo gli appellanti azionando la procedura di urgenza avevano ottenuto la consegna dei documenti relativi alla pratica di condono e quindi avevano manifestato la volontà, dato il loro interesse a completare essi l'iter amministrativo quali unici interlocutori della P.A. Pertanto, sebbene deve ritenersi che allo stato il preliminare sia ancora valido non può emettersi la sentenza che tenga luogo al contratto non concluso in quanto per il rilascio della concessione in sanatoria occorrerà l'autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo. Per quanto riguarda la domanda proposta con l'appello incidentale e diretta a far dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa degli acquirenti, la domanda è infondata. Per quello che qui interessa nessun inadempimento può addossarsi agli appellanti promissari acquirenti, non la mancata predisposizione di accordo con il notaio nel termine ordinatorio indicato nel contratto visto che le parti come concordemente hanno riferito in primo grado (la Sa. all'udienza del 29/1/1997) si sono recati presso il notaio per la stipula che non poté avvenire per incongruenza della documentazione non certamente riferibile ad essi acquirenti. Certamente non può costituire inadempimento come pare rilevarsi dalla comparsa di costituzione in questo grado, il fatto che i promissari acquirenti abbiano varie volte diffidato la venditrice a conseguire la sanatoria, trattandosi di sollecitazione ad interessarsi ad un obbligo a cui era tenuto anch'essa proprietaria del terreno sui cui insisteva la struttura edilizia abusiva, e connessa alla sua obbligazione di stipulare l'atto definitivo. Pertanto pur dovendosi rilevare che il contratto preliminare deve ritenersi valido, non può per quanto detto né accogliersi la domanda degli appellanti diretta ad ottenere l'emissione di una sentenza che tenesse luogo al contratto non concluso né quella della Sa. diretta ad ottenere la risoluzione per fatto e colpa della controparte. Né il collegio può deliberare su domande non proposte. Dato l'esito della lite appare equo compensare le spese processuali. P.Q.M. La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, pur accertando la validità del preliminare posto in essere dalle parti rigetta l'appello proposto da Ca.Do. e Be.Al., nonché l'appello incidentale proposta da Sa.Am., avverso la sentenza del tribunale di Velletri n. 481/2002. Spese compensate. Così deciso in Roma il 10 ottobre 2007. Depositata in cancelleria il 24 gennaio 2008.[ Auf dieses Posting antworten ]
