Art. 498 CP
Von: Marco O. dal Pentolone Galattico dei Cigni Lessi (nazzuriello@hotmail.com) [Profil]
Datum: 14.05.2008 13:19
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Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, e' punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignita' o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualita' inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza. Questo articolo del Codice Penale è stato utilizzato dalle forze dell'ordine per fermare il capo di un gruppo di "cattolici ribelli" che partecipava al Gay Pride con l'abito ecclesiastico. Il personaggio in questione (IMHO piuttosto discutibile, ma non c'entra) è stato ordinato vescovo, anche se illegittimamente dal punto di vista del Vaticano, per cui ritiene di poter indossare l'abito ecclesiastico. Chi decide se un tale "indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico"? Chi lo può indossare, oltre ai cattolici? Gli anglicani? I vetero- cattolici? I tradizionalisti (Lefebfre & C.)? Boh... M.[ Auf dieses Posting antworten ]
