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Art. 498 CP

Von: Marco O. dal Pentolone Galattico dei Cigni Lessi (nazzuriello@hotmail.com) [Profil]
Datum: 14.05.2008 13:19
Message-ID: <93623cce-0c3d-43e0-9fd3-83686ebfc1c2@d45g2000hsc.googlegroups.com>
Newsgroup: it.diritto
Art. 498 Usurpazione di titoli o di onori

Chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni
distintivi
di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico,
amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale
e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa
abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, e' punito con la
multa
da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si
arroga dignita' o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre
pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualita' inerenti ad alcuno
degli
uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione
precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.

Questo articolo del Codice Penale è stato utilizzato dalle forze
dell'ordine per fermare il capo di un gruppo di "cattolici ribelli"
che partecipava al Gay Pride con l'abito ecclesiastico. Il
personaggio
in questione (IMHO piuttosto discutibile, ma non c'entra) è stato
ordinato vescovo, anche se illegittimamente dal punto di vista del
Vaticano, per cui ritiene di poter indossare l'abito ecclesiastico.

Chi decide se un tale "indossa abusivamente in pubblico l'abito
ecclesiastico"?

Chi lo può indossare, oltre ai cattolici? Gli anglicani? I vetero-
cattolici? I tradizionalisti (Lefebfre & C.)? Boh...

M.

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