nntp2http.com
Posting
Suche
Optionen
Hilfe & Kontakt

CEPU CONDANNATO PER PUBBLICITA INGANNEVOLE SANZIONE 33'600 EURO

Von: anamto@katamail.com [Profil]
Datum: 19.05.2008 16:15
Message-ID: <6882226a-00f1-49b2-afd4-717ead297ced@x35g2000hsb.googlegroups.com>
Newsgroup: it.arti.trash
PI6426 - CEPU-ESAME UNIVERSITARIO GRATIS
Provvedimento n. 18259
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 10 aprile 2008;
SENTITO il Relatore Professor Piero Barucci;
VISTO il Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
recante Codice del consumo,
come modificato dal Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 146;
VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di
pubblicità ingannevole e
comparativa, di cui al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284, sostituito dal
“Regolamento sulle procedure
istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette”, adottato
con delibera dell’Autorità
pubblicata nella G.U. n. 283 del 5 dicembre 2007 ed entrato in vigore
il 6 dicembre 2007;
VISTI gli atti del procedimento;
I. RICHIESTA DI INTERVENTO
Con richiesta di intervento pervenuta in data 27 agosto 2007,
integrata da ultimo in data 11 ottobre
2007, un consumatore ha segnalato la presunta ingannevolezza di un
messaggio pubblicitario
diffuso su Canale 5, in data 11 giugno 2007, alle ore 8:59 circa,
dalla società Cesd S.r.l., relativo ad
un’offerta per la preparazione gratuita di un esame universitario con
il metodo Cepu. Nella
richiesta di intervento si evidenzia che il sopraccitato spot
pubblicitario, nel reclamizzare la
possibilità di preparare gratuitamente un esame universitario con
Cepu, ometterebbe di specificare
l’esistenza di una particolare condizione di fruibilità della
promozione, consistente nella necessità
di acquistare un “pacchetto” di più esami (almeno quattro) per poter
godere della preparazione
gratuita ad un esame.
II. MESSAGGIO
Il messaggio oggetto della richiesta di intervento consiste in uno
spot televisivo, diffuso
sull’emittente “Canale 5”.
Il messaggio, della durata di circa 20 secondi, è caratterizzato
dalla
presenza di una voce fuori
campo che recita: “Esame strepitoso all’Università? Preparalo insieme
a CEPU e scegli poi se
continuare a studiare con noi. La qualità della preparazione CEPU è
garantita. Informati subito 800
33 11 88”. Per tutta la durata dello spot, compaiono sullo schermo
scritte in sovrimpressione che
riportano alcune parole chiave del messaggio vocale e, in
particolare:
“Esame strepitoso”,
“Insieme a CEPU”, “Gratuitamente” “Prova un esame con Cepu e scegl
i”,
“Preparazione
Garantita”, “Informati subito CEPU 800 33 11 88”. Inoltre,
contemporaneamente alla scritta
“Prova un esame con Cepu e scegli”, compare esposto, in carattere di
nota e per circa 2 secondi, un
testo di quattro righe di colore blu recante: “Promozione valida per
chi si iscrive fino al 30 giugno
ad un minimo di quattro esami, il primo è gratuito. E se non lo
superi
puoi decidere di non
continuare perdendo solo la quota di iscrizione, fino a un massimo di
mille euro”.
BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008
66
III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI
In data 19 ottobre 2007, è stato comunicato al consumatore ed alla
società Cesd S.r.l. (di seguito
anche Cesd), in qualità di operatore pubblicitario, l’avvio del
procedimento, precisando che
l’eventuale ingannevolezza dei messaggi oggetto della richiesta di
intervento sarebbe stata valutata
ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo 6
settembre 2005, n. 206, nella versione
vigente prima dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto
2007, n. 145 e n. 146.
IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE
Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento del 19
ottobre 2007, è stato
richiesto alla Cesd S.r.l., in qualità di operatore pubblicitario, di
fornire informazioni, corredate
dalla relativa documentazione, riguardanti: le caratteristiche della
promozione di cui al messaggio
pubblicitario in oggetto, con particolare riferimento alle condizioni
ed ai limiti di fruibilità della
stessa; il periodo di validità dell’offerta pubblicizzata nel
messaggio segnalato; il numero degli
esami al quale occorre iscriversi per poter beneficiare dell’offerta,
nonché il costo della relativa
iscrizione; l’entità del rimborso in caso di rinuncia all’offerta per
mancato superamento di un
esame.
La memoria della società Cesd S.r.l.
Con memoria pervenuta in data 8 novembre 2007, la società Cesd
S.r.l.,
con riferimento al
messaggio in esame ed alla relativa promozione, ha rappresentato, in
sintesi, quanto segue:
– il messaggio pubblicitario in esame è relativo ad un’offerta di
CEPU
propriamente denominata
“Esame strepitoso all’Università”;
– il messaggio pubblicitario de quo è stato diffuso tra il 25 maggio
ed il 28 luglio 2007 e non è più
stato riproposto;
– dall’esame del contenuto sia audio che video del messaggio, emerge
la possibilità per il
consumatore di poter provare un esame con CEPU. Inoltre, è altresì
evidente che la fruibilità della
promozione è connessa all’iscrizione ad un minimo di quattro esami e
la prosecuzione nello studio
è subordinata alla scelta del consumatore di continuare o meno nello
studio, come evidenziato sia
nel messaggio audio (“Scegli se poi continuare”, che nel testo video
(“Scegli”);
– il messaggio assolve integralmente al necessario dovere di
informazione, ed appare indubitabile
ed incontrovertibile che il contenuto del messaggio pubblicitario
CEPU
non presunta alcun
elemento riconducibile alla fattispecie tipica di ingannevolezza,
essendo assolutamente veritiero,
trasparente e palese;
– di nessun rilievo è l’assunto contenuto nella richiesta di
intervento che ha determinato il presente
procedimento, in relazione alla presunta omessa indicazione circa
l’esistenza di una particolare
condizione di fruibilità della promozione, consistente nella
necessità
di acquistare un pacchetto di
più esami, atteso che nella parte video del messaggio si evince
espressamente “Promozione valida
per chi si iscrive fine al 30 giugno ad un minimo di quattro esami,
il
primo è gratuito. E se non lo
superi puoi decidere di non continuare, perdendo solo la quota di
iscrizione fino ad un massimo di
mille euro”;
– anche qualora il messaggio a video non fosse ritenuto satisfattivo
dell’onere di informazione
sulle condizioni dell’offerta, tale onere sarebbe comunque
interamente
assolto dalla fase
BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008
67
precontrattuale. Il consumatore ha infatti la possibilità di
concludere il contratto vedendosi
garantito quanto il messaggio reclamizza. La prova di un esame
gratuito con CEPU è assolta dal
prezzo applicato che, senza promozione, è pari a 9.900 euro per
quattro esami, mentre con la
promozione è pari a 8.016,80 euro, con un risparmio di 1.883, 20
euro;
– inoltre, nel caso in cui non venga superato l’esame, è facoltà del

consumatore quella di risolvere
il contratto ottenendo il relativo rimborso, decurtato della sola
quota di iscrizione, pari a 1883,20
euro;
– in sostanza, quanto enunciato nel messaggio non viene disatteso
nella fase di formazione
contrattuale, anzi viene espressamente consolidato dal momento che
l’affidamento legittimo del
consumatore nella promessa contenuta nel messaggio pubblicitario
trova
un preciso riscontro nelle
stesse clausole contrattuali, che risultano del tutto conformi con il
messaggio stesso.
In data 30 gennaio 2008 è stata comunicata alle parti la data di
conclusione della fase istruttoria ai
sensi dell’articolo 16, comma 1, del citato “Regolamento sulle
procedure istruttorie in materia di
pratiche commerciali scorrette”.
V. PARERE DELL’AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Poiché il messaggio oggetto del presente provvedimento risulta
diffuso
a mezzo spot televisivo, in
data 13 febbraio 2008 è stato richiesto il parere all’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni.
Con parere pervenuto in data 11 marzo 2008, la suddetta Autorità ha
ritenuto che il messaggio
sottoposto alla sua valutazione costituisca una fattispecie di
pubblicità ingannevole. In particolare,
l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha rilevato che il
messaggio - per l’enfasi e la
categoricità, attribuita nei super e nel testo audio, alla gratuità
del corso ed alla possibilità di
provare per decidere successivamente se aderire ad un’offerta
articolata - lascia intendere che sia
possibile provare CEPU gratuitamente, senza oneri. Del resto, il
super
che riporta le condizioni di
fruibilità dell’offerta pubblicizzata, per la brevità della sua
durata
sullo schermo, insufficiente a
garantirne la lettura, per le dimensione del corpo tipografico,
inidoneo a consentirne una compita
comprensione e per la sua contestualità al super principale, di
evidente leggibilità ed enfasi
relativamente alla possibilità di scegliere se aderire dopo la prova,
non appare sufficiente a rendere
edotto il destinatario su tali condizioni, il che equivale
all’omissione delle stesse informazioni. Il
messaggio risulta pertanto idoneo a orientare indebitamente le scelte
dei consumatori, in
considerazione anche dell’enfasi riservata all’aspetto della gratuità
e della possibilità della prova,
perché lascia intendere, contrariamente al vero, che sia possibile
provare un esame con CEPU
gratuitamente, ossia a costo zero e in assenza di condizioni di
fruibilità, inducendo i destinatari del
messaggio al contatto con l’operatore Cesd S.r.l. sulla base di
erronei convincimenti.
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
In via preliminare, si rileva che la valutazione della fattispecie in
esame è effettuata ai sensi del
Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima
dell’entrata in vigore dei Decreti
Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146.
Il messaggio diffuso a mezzo spot televisivo da Cesd S.r.l. ha ad
oggetto la promozione di
un’offerta, denominata “Esame strepitoso all’Università” relativa,

tra
l’altro, alla possibilità di
BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008
68
usufruire gratuitamente di un corso di preparazione ad un esame
universitario con il metodo
CEPU.
In particolare, la decodifica del messaggio lascia intendere,
attraverso l’enfasi delle indicazioni
vocali - “Esame strepitoso all’Università? Preparalo insieme a CEPU e
scegli poi se continuare a
studiare con noi” - e testuali – “Esame strepitoso”, “Insieme a
CEPU”,
“Gratuitamente” “Prova
un esame con Cepu e scegli” – che la promozione in oggetto consenta a
chi vi aderisce di poter
provare (“Prova un esame con Cepu e scegli”) senza alcuna spesa
(“Gratuitamente”) il metodo
CEPU per la preparazione di un esame universitario e quindi, soltanto
una volta provato il suddetto
metodo, decidere se aderire o meno ad un’offerta più articolata della
stessa CEPU (“Preparalo
insieme a CEPU e scegli poi se continuare a studiare con noi” “Prova
un esame con Cepu e
scegli”).
In realtà, come meglio chiarito nella memoria difensiva della società
Cesd, la promozione in
oggetto non permette affatto la fruizione gratuita ed incondizionata
di un corso di preparazione ad
un esame universitario, all’esito della quale il consumatore possa
valutare se aderire o meno ad
una più articolata proposta commerciale. Al contrario, la fruizione
“gratuita” dell’esame è
subordinata all’iscrizione ad un minimo di quattro esami, per cui, a
parte la quota di iscrizione di
1.883,20 euro, è previsto il pagamento di una somma di 8.016,80 euro,
comprensiva di tre corsi al
costo unitario di 1.883,20 euro e del materiale editoriale (484
euro).
Secondo Cesd, tale essenziale condizione di fruibilità della
promozione sarebbe sufficientemente
esplicitata sia dal super presente nella schermata video e recante il
testo “Promozione valida per
chi si iscrive fine al 30 giugno ad un minimo di quattro esami, il
primo è gratuito. E se non lo
superi puoi decidere di non continuare, perdendo solo la quota di
iscrizione, fino ad un massimo
di mille euro”, sia dalle informazioni rese in fase precontrattuale
dalla stessa Cesd e riportate
altresì sulla relativa modulistica contrattuale. Inoltre, Cesd ha
fatto presente che, in ogni caso, è
facoltà del consumatore - che non abbia superato il primo esame e non
intenda fruire della
garanzia “Promosso o ripreparato” - di risolvere il contratto
ottenendo il rimborso delle somme
versate, ad eccezione della sola quota di iscrizione.
Le argomentazioni di Cesd appaiono prive di pregio. Per quanto
concerne, in primo luogo, il super
informativo, deve osservarsi, conformemente a quanto rilevato
dall’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, che questo risulta manifestamente inidoneo a garantire
al destinatario del
messaggio una corretta informazione circa le condizioni di fruibilità
dell’offerta e, in particolare,
sulla circostanza che la fruizione dell’esame “gratuito” sia
subordinata all’iscrizione ad un
pacchetto di almeno quattro esami. A questo proposito, risultano
elementi determinanti nel
processo valutativo: la brevità della durata del super, che appare e
scompare dopo poco più di due
secondi e rende alquanto difficoltosa la lettura del messaggio;
l’insufficiente dimensione del testo,
estremamente ridotta, anche in relazione al corpo principale del
messaggio, e tale da non garantire
una perfetta comprensibilità del contenuto del super; la
contestualità
con il super principale, che
risulta al contrario di evidente leggibilità ed enfasi circa la
possibilità di scegliere se aderire a
CEPU soltanto dopo la prova; l’evidente contraddittorietà tra
messaggio vocale – “Preparalo
insieme a CEPU e scegli poi se continuare a studiare con noi” – e
super informativo - “E se non lo
superi puoi decidere di non continuare”.
Per quanto concerne, in secondo luogo, l’eccezione di Cesd sulla
possibilità di acquisire
chiarimenti ed informazioni sulla promozione in fase precontrattuale,
è sufficiente ricordare in
BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008
69
questa sede che l’Autorità ha avuto modo di chiarire in più occasioni
che l’idoneità ingannatoria
del messaggio non può essere esclusa dalla circostanza che il
consumatore sia in grado di
apprendere informazioni essenziali – come, in questo caso, le
condizioni di fruizione della
promozione - in un momento immediatamente successivo alla
consultazione del messaggio, quale
la fase precontrattuale, da fonti esterne al messaggio medesimo.
Infatti, il Codice del Consumo
intende salvaguardare la libertà di autodeterminazione del
consumatore
da ogni interferenza
ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo dunque
all’operatore commerciale un
preciso onere di completezza e chiarezza nella redazione della
propria
comunicazione d’impresa.
Per quanto riguarda, da ultimo, la valutazione circa la facoltà
riservata al consumatore che non
superi il primo esame di risolvere il contratto ottenendo un parziale
rimborso delle somme versate,
deve osservarsi che questa risulta assorbita dalle considerazioni già
formulate sull’insufficiente
leggibilità del super informativo. In ogni caso, l’assunto di Cesd si
pone in evidente contrasto con
l’apparente carattere “gratuito” della preparazione reclamizzata nel
messaggio in esame. Infatti,
anche iscrivendosi al pacchetto di quattro esami, il consumatore che
non riesca a superare il primo
esame e conseguentemente decida di risolvere il contratto non otterrà
il rimborso dell’intera
somma versata, in quanto verrà in ogni caso trattenuto il valore
della
quota di iscrizione.
Circostanza quest’ultima che risulta ex se determinante nel
dimostrare
la non gratuità della
promozione e la conseguente ingannevolezza del messaggio
pubblicitario.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7, del Decreto Legislativo n.
206/05,
nella versione vigente prima
dell’entrata in vigore dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145
e
n. 146, con la decisione che
accoglie il ricorso, l’Autorità dispone l’applicazione di una
sanzione
amministrativa pecuniaria da
1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della
violazione. Nel caso di specie,
infatti, la condotta è stata posta a partire da una data antecedente
il 21 settembre 2007, data di
entrata in vigore dei medesimi Decreti Legislativi n. 145/07 e n.
146/07.
In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in
quanto applicabili, dei criteri
individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del
richiamo previsto all’articolo 26,
comma 12, del Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente
prima dell’entrata in vigore
dei Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146: in
particolare, della gravità della violazione,
dell’opera svolta dall’impresa per eliminare o attenuare
l’infrazione,
della personalità dell’agente,
nonché delle condizioni economiche dell’impresa stessa.
Con riguardo alla gravità della violazione, si è considerata
l’ampiezza e la capacità di penetrazione
del messaggio che, in ragione delle modalità di diffusione, spot
televisivo su emittenti nazionali, è
suscettibile di aver raggiunto un numero considerevole di
consumatori.
Nella fattispecie in esame,
si è sì tenuto conto, altresì, della debolezza psicologica dei
destinatari del messaggio, atteso che la
promozione è rivolta a soggetti che necessitano di una particolare
assistenza nella preparazione di
esami universitari. Va, inoltre, tenuta in considerazione
l’importanza
dell’operatore pubblicitario
posto che Cesd – Cepu rappresenta uno dei principali operatori
nazionali nel settore della
preparazione agli esami universitari. Per quanto riguarda la durata,
dagli elementi disponibili in atti
forniti dallo stesso operatore pubblicitario e indicati nelle
risultanze istruttorie, risulta che il
BOLLETTINO N. 14 DEL 1 9 MAGGIO 2008
70
messaggio oggetto della presente valutazione è stato diffuso tra
maggio e luglio del 2007, per un
periodo complessivo pari a circa due mesi.
Alla luce dei predetti criteri, la sanzione da applicare alla società
Cesd S.r.l. è determinata in
misura pari a 33.600 € (euro trentatremilaseicento euro).
RITENUTO, pertanto, in conformità al parere dell’Autorità per le
Garanzie nelle Comunicazioni,
che il messaggio pubblicitario diffuso a mezzo stampa dalla società
Cesd S.r.l., per i profili
evidenziati, è idoneo ad indurre in errore i consumatori circa le
caratteristiche dell’offerta
reclamizzata, con particolare riferimento alle omissioni circa
l’esistenza di particolari condizioni di
fruibilità della promozione “Esame strepitoso all’Università”,
potendo, per tale motivo,
pregiudicarne il comportamento economico, ai sensi degli articoli 19,
20 e 21, lettere a) e b), del
Decreto Legislativo n. 206/05, nella versione vigente prima
dell’entrata in vigore dei Decreti
Legislativi 2 agosto 2007, n. 145 e n. 146;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al paragrafo II del
presente provvedimento, diffuso dalla
società Cesd S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti
in motivazione, una fattispecie di
pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21, lettere a) e
b), del Decreto Legislativo n.
206/05, nella versione vigente prima dell’entrata in vigore dei
Decreti Legislativi 2 agosto 2007, n.
145 e n. 146, e ne vieta l’ulteriore diffusione;
b) che, per la violazione di cui al punto a), alla società Cesd
S.r.l.
sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di 33.600 € (trentatremilaseicento euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b) deve
essere pagata entro il termine di
trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, con
versamento diretto al
concessionario del servizio della riscossione oppure mediante delega
alla banca o alle Poste
Italiane, presentando il modello allegato al presente provvedimento,
così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un
semestre, devono essere
corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a
decorrere dal giorno successivo alla
scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In
caso di ulteriore ritardo
nell’adempimento, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n.
689/81, la somma dovuta per
la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a
decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il
ruolo è trasmesso al
concessionario per la riscossione; in tal caso la maggiorazione
assorbe gli interessi di mora
maturati nel medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità attraverso
l’invio di copia del modello attestante il versamento effettuato.
Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Decreto Legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante Codice
del consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2
agosto 2007, n. 146, in caso di
inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da
BOLLETTINO N. 14 DEL 19 MAGGIO 2008
71
10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza
l'Autorità
può disporre la sospensione
dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta
giorni.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti interessati e
pubblicato nel Bollettino
dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al
TAR
del Lazio, ai sensi
dell’articolo 27, comma 13, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, recante Codice del
consumo, come modificato da ultimo dal Decreto Legislativo 2 agosto
2007, n. 146, entro sessanta
giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, ovvero
può essere proposto ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’articolo
8, comma 2, del Decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il
termine
di centoventi giorni dalla
data di notificazione del provvedimento stesso.
IL SEGRETARIO GENERALE
Luigi Fiorentino
IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
il presente provvedimento non è definitivo




[ Auf dieses Posting antworten ]